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22.07.2022 - trasporti

AUTOTRASPORTO – PRINCIPALI NOVITA’ – AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI MODIFICA ART. 10 COMMA 10-BIS DEL CODICE DELLA STRADA

 

 

Autotrasporto – principali novita’- autorizzazioni trasporti eccezionali modifica art. 10 comma 10-bis del codice della strada

 

E’ stata ulteriormente differita al 30 settembre 2023 la data entro la quale devono essere adottate le linee guida contenenti le specifiche tecniche e le modalità per il rilascio della autorizzazioni per i trasporto eccezionali di cui al comma 2 dell’articolo 10 del Codice della Strada. L’ulteriore proroga si è resa necessaria in quanto i tempi troppo stretti per l’adozione del decreto ministeriale avrebbero rischiato di paralizzare i trasporti, in generale, e non solo quelli eccezionali. La modifica inserita con la legge di conversione del DL 50/2022 prevede che la disciplina transitoria si potrà applicare ai trasporti eccezionali non oltre il 30 settembre 2023. Inoltre, sono stati ampliati gli stessi contenuti delle linee guida che dovranno essere finalizzate ad assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché la valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. La modifica approvata chiarisce anche le modalità di esercizio del trasporto eccezionale con mezzi dotati di più assi rispetto a quelli indicati nelle diverse categorie di massa complessiva. Si riporta di seguito il testo dell’articolo 10 comma 2 del Codice della Strada con evidenziate le integrazioni apportate.

E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

  1. a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;
  2. b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi o più, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

 

 

CONVERSIONE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEI MEZZI PESANTI PER TRASPORTO MERCI

(art. 14-bis DL 50/2022 inserito dalla legge di conversione)

La norma è tesa ad incentivare la conversione ad alimentazione elettrica dei veicoli adibiti al trasporto merci in particolare di quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. Trattandosi di modifica “strutturale” del veicolo è previsto che il MIT emani, tuttavia, un decreto che approvi i criteri per l’approvazione dei componenti da installare o sostituire sui veicoli circolanti.

 

 

VEICOLI USO SPECIALE

(DM MIMS 27/6/2022)

E’ stato classificato per uso speciale il rimorchio avente carrozzeria, non atta al trasporto di materiali, ma dotato di attrezzature permanentemente installate, per la triturazione del legname, degli sfalci e delle ramaglie, da utilizzare in apposite aree di lavoro.

 

 

CREDITO DI IMPOSTA AUTOTRASPORTO

(Art 3 DL 50/2022)

L’articolo 3 ha introdotto un credito d’imposta, per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio, a favore delle imprese di autotrasporto che usano veicoli di categoria Euro V o superiore con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (in conto terzi o in conto proprio). Il contributo corrisponde al 28% della spesa in gasolio sostenuta nel primo trimestre del 2022, al netto dell’Iva. In data 13 luglio 2022 Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha firmato il decreto attuativo che definisce criteri e modalità accedere alle agevolazioni. Secondo il comunicato diffuso la domanda per accedere all’agevolazione va presentata attraverso un’apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per fruire del credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, le imprese beneficiarie devono presentare il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

 

 

RIDUZIONE ACCISE GASOLIO

(Decreto del MEF 24 Giugno 2022 – Circolare Agenzia Delle Dogane N. 23/2022 – Circolare Agenzia Delle Dogane N. 11/2022)

Il DM proroga fino al 2 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Fino al 2 agosto si applicheranno quindi le seguenti aliquote di accisa:

– benzina: 478,40 euro per mille litri;

– oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

– gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

Inoltre, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

 

 

ECOBONUS VEICOLI COMMERCIALI N1 N2

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 Art. 40 DL n. 73/2022)

E’ concesso un contributo a favore delle piccole e medie imprese che esercitano l’attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo in una classe inferiore ad Euro 4. Le prenotazioni dei contributi sono ripartite dallo scorso 25 maggio 2022.

I termini per la conferma dell’operazione e per la comunicazione degli estremi dell’acquisto sono stati estesi da 180 a 270 giorni.

 

 


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