ANPAL – FONDO NUOVE COMPETENZE – RIAPERTURA ISTRUTTORIA DOMANDE GIA’ PRESENTATE – DECRETO 1 FEBBRAIO 2022, N. 27
L’ANPAL ha comunicato che, sulla base delle risorse che si sono rese recentemente disponibili, con il decreto del Commissario Straordinario ANPAL del 1° febbraio 2022, è stata riaperta l’istruttoria e la valutazione di tutte le istanze presentate entro lo scorso 30 giugno 2021 per l’accesso al Fondo Nuove Competenze (FNC).
Di conseguenza, a fronte di 6.710 aziende finanziate nel 2021 a valere sulle risorse originariamente disponibili, trovano oggi accesso al Fondo 7.513 nuove aziende che coinvolgono circa 333 mila lavoratori.
Per favorire la realizzazione dei progetti formativi, semplificare la gestione e definire alcuni procedimenti sospesi, il decreto introduce, inoltre, alcune modifiche ai termini per la presentazione delle integrazioni, per lo svolgimento delle attività formative e per la richiesta di saldo.
Nello specifico, viene previsto che:
- istruttoria delle istanze: i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate entro 10 giorni di calendario dalla data di richiesta, pena la sospensione dell’istanza.
In caso di sospensione dell’istanza:
- la durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni di calendario. Decorso inutilmente detto termine, l’istanza è rigettata.
- Per le istanze già ammesse a istruttoria ed in stato di sospensione alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di 90 giorni decorre dalla medesima data di pubblicazione;
- termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze: possono essere prorogati, una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda. Per usufruire della proroga è necessario presentare la richiesta tramite il sistema informativo. L’istanza si intende tacitamente accolta decorsi cinque giorni dalla presentazione. La disposizione si applica anche ai progetti in corso di realizzazione alla data di pubblicazione;
- richiesta di saldo: si applicano i seguenti termini:
- con riferimento ai progetti ammessi ad istruttoria, nonché a quelli in corso di realizzazione alla data del presente decreto, sono concessi ulteriori 20 giorni in aggiunta ai 40 giorni inizialmente previsti, per un totale di 60 giorni complessivi a far data dalla conclusione delle attività;
- con riferimento ai progetti già conclusi alla data del presente decreto, sono ammesse all’iter di valutazione le richieste di saldo già presentate, ma pervenute oltre il termine di 40 giorni;
- vengono concessi ulteriori 20 giorni di calendario a far data dalla pubblicazione del presente decreto per presentare le richieste di saldo per le quali sia già spirato il termine di 40 giorni;
- quantificazione del saldo: i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo entro 30 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.
L’ANPAL chiarisce inoltre che, nel corso del 2022 si riaprirà la possibilità di presentare nuove domande. In particolare, nei prossimi mesi, sarà adottato un decreto interministeriale ed un nuovo avviso che ridefiniranno:
- i limiti degli oneri finanziabili;
- le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale;
- le caratteristiche dei progetti formativi.
Facendo riserva di fornire ulteriori indicazioni, non appena disponibili, alleghiamo, oltre al testo del decreto, il relativo commento elaborato da ANPAL.
Allegati: comstampa _ FNC1feb2022
Decreto Commissario Straordinario n. 27 del 01 febbraio 2022
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