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07.10.2022 - lavori pubblici

ANAC – PER PARTECIPARE AGLI APPALTI PUBBLICI SERVE MORALITÀ, INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE

Ance Brescia informa che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel parere della funzione consultiva n. 45 del 20 settembre 2022 (parere in allegato), ha ribadito che ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici sono richiesti dalla legge (articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici) requisiti generali di moralità, che spetta alla Stazione appaltante verificare, accertando l’integrità e l’affidabilità professionale del concorrente.  È la Stazione appaltante, infatti, nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l’appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia.

Il parere è stato inviato ad un’Azienda ospedaliera della Campania, preoccupata per la moralità dei partecipanti ad un appalto. Anac ha ricordato che “costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta”.

I motivi dell’esclusione dalle gare

“Le stazioni appaltanti – inoltre – escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Il contraddittorio

L’esclusione dalla gara – aggiunge l’Autorità – va disposta dalla Stazione appaltante all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato. La rilevanza delle situazioni accertate, ai fini dell’esclusione, deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 1) le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; 2) l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 3) l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

Il grave illecito professionale

L’attivazione del contradditorio persegue, altresì, lo scopo di consentire all’operatore economico di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (cosiddetto self cleaning).
Lo scopo della norma sul grave illecito professionale – conclude Anac – è quello di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e di affidabilità.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti


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