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12.02.2021 - lavori pubblici

VERIFICHE DI INADEMPIENZA DA EFFETTUARSI DA PARTE DELLA P.A. PRIMA DI DISPORRE PAGAMENTI SUPERIORI A 5.000 EURO – SOSPENSIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2021

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni per informare che gli obblighi di controllo imposti alle pubbliche amministrazioni dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 (prima di effettuare un  pagamento di importo superiore a 5mila euro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) sono sospesi ancora fino al 28 febbraio 2021 per effetto del Decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7 .

L’articolo 1 del Decreto Legge 7/2021 interviene infatti nuovamente sull’articolo 68 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 ( Decreto “Cura Italia”) abrogando il “vecchio” articolo 1 del D.L. 3/2021 e sospendendo i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ( i pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, ossia entro il 31 marzo 2021 ).

Dunque le verifiche articolo 48 bis sono sospese sino al 28 febbraio 2021, in quanto l’ennesima modifica all’articolo 68 del Decreto “Cura Italia” va coordinata con quanto riportato dall’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 (“Decreto Rilancio”), determinando come nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 non si applichino le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Tra le previsioni del Decreto Legge n. 7/2021 va segnalato inoltre come, nel  periodo  dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 ( dal 21 febbraio 2020 al 28 febbraio 2021 per i soggetti in “zona rossa”) il comma 4 dell’articolo 1 preveda come “alle  verifiche  di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni  dell’articolo  153,  comma  1,  secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020” .

Per cui, per il periodo 8 marzo 2020 – 28 febbraio 2021 restano prive di qualunque effetto le verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 eseguite nel medesimo periodo, se l’agente della riscossione non abbia notificato l’ordine di versamento alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore dell’articolo 153 del D.L. 34/2020).

Dunque, qualora sussistenti le suddette condizioni, i soggetti pubblici (amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società a prevalente partecipazione pubblica) hanno provveduto e provvederanno ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.


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