SUPERBONUS – INTERVENTI EFFETTUATI SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI – NECESSARIA LA RINUNCIA AL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE
Per fruire del Superbonus “rafforzato”, con limite di spesa aumentato del 50% in caso di interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici, è necessaria la rinuncia al contributo per la ricostruzione.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello n. 662 del 5 ottobre 2021, sull’applicabilità del Sismabonus al 110%, con limiti di spesa aumentati del 50% (cd. “Superbonus rafforzato”). Nell’ipotesi esaminata il proprietario di un edificio unifamiliare sito in un Comune dichiarato in stato di emergenza, a seguito di un evento sismico del 2012, intende effettuare degli interventi di messa in sicurezza sismica sul proprio immobile e fruire del Superbonus “rafforzato”. Nel porre il proprio quesito precisa di non aver usufruito del contributo per la ricostruzione.
Va ricordato che il co. 4-ter dell’art.119 riconosce[1], esclusivamente in via alternativa rispetto all’eventuale contributo per la ricostruzione, i benefici fiscali (Ecobonus e Sismabonus al 110%) con una maggiorazione del 50% del limite di spesa in favore di tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
In sostanza, come ben spiegato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate “Incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici” dello scorso 22 luglio, il contribuente può scegliere di rinunciare al predetto contributo e di beneficiare del limite di spesa maggiorato (cfr. le risposte della sezione 2.3 e della sezione 3.3).
La predetta rinuncia, però, deve essere espressa[2] in quanto, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta in commento, la fruizione di questa agevolazione presuppone sì l’esistenza di un diritto al contributo, ma anche la successiva rinuncia formale allo stesso. Pertanto, nel caso di specie, il proprietario dell’immobile danneggiato dal sisma potrà fruire del cd. Superbonus “rafforzato”, solo rinunciando al predetto contributo.
Note:
[1] Cfr. l’art.119, co.4-ter, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020: “I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n.189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 229/2016, e di cui al D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/ 2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive”.
[2] In tal senso come specificato dalla Guida AdE “Incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici” (cfr. Risposta n.10 della Sez. 3.3) “(…) nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus nella misura maggiorata, il professionista trasmette, con le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione, la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 di rinuncia al contributo per la ricostruzione, al fine di assicurare evidenza documentale alla preferenza espressa dal contribuente in favore delle agevolazioni fiscali.”.
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