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03.11.2021 - Evidenza

SUBAPPALTO – DAL 1° NOVEMBRE IN VIGORE LA DISCIPLINA “A REGIME” INTRODOTTA DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS

Il 1° novembre scorso è entrata in vigore la disciplina “a regime” sul subappalto, introdotta dall’art. 49 del decreto 31 maggio 2021, n. 77 – recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure” – convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

L’insieme delle novità contenute nell’articolo in questione si innesta sulla disciplina originaria di cui all’articolo 105 del D.lgs. 50/2016. Ne risulta un quadro complessivo composito che presuppone un’adeguata analisi per capire in che termini la disciplina sul subappalto si è modificata dal 1° novembre e come conseguentemente è cambiata l’operatività delle stazioni appaltanti sotto questo specifico profilo.

Da tale data, quindi, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:

– delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;

– dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

– ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.

Viene quindi definitivamente meno ogni limite generale ed estratto per il ricorso al subappalto (con la precisazione che non potrà essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente) e verrà, invece, rimessa ad una valutazione “gara per gara” delle stazioni appaltanti un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza.

Una precisazione doverosa deve essere, tuttavia, espressa sul tema dei divieti al subappalto e sul loro superamento in termini quantitativi. Nella nuova disciplina il rigido limite quantitativo viene sostituito con alcune limitazioni di natura diversa, in parte definite direttamente dalla norma e in parte rimesse, quanto alla loro applicazione concreta, alla discrezionalità della stazione appaltante.

Le prime, obbligatorie, sono contenute al comma 1 dell’articolo 49 del DL 77/2021 come convertito e sono in realtà già operative dall’entrata in vigore di tale decreto legge, cioè dal 1° giugno scorso.

Esse si concretizzano sostanzialmente in alcuni divieti:

  1. a) divieto di subappaltare la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
  2. b) divieto di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie prevalenti (leggasi “categoria prevalente” in quanto negli appalti di lavori ne esiste solo una di prevalente);
  3. c) divieto di subappaltare la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In sostanza, non solo è vietato il subappalto del 100% delle prestazioni oggetto dell’appalto principale, ma vi sono due ulteriori vincoli destinati ad abbassare ulteriormente la percentuale delle prestazioni subappaltabili.

In particolare, in un appalto di lavori, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente assumono per definizione un valore economico significativo. Di conseguenza, prevedere che le stesse possano essere subappaltate in una misura non prevalente (quindi entro il limite del 50%), significa nei fatti introdurre una limitazione comunque significativa per il ricorso al subappalto. Va evidenziato che la previsione di tali limiti non rientra nella discrezionalità dell’ente appaltate, ma viene introdotta direttamente dalla norma, come vincolo sull’operatività delle stazioni appaltanti chiamate a mettere in atto tale disposizione.

Fermi restando i limiti obbligatori indicati, vi è poi un ambito di discrezionalità della stazione appaltante per introdurne degli altri: le stazioni appaltanti possono indicare – nei documenti di gara – le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che devono obbligatoriamente essere eseguite dall’appaltatore e che di conseguenza non possono essere oggetto di subappalto.

In sostanza, la stazione appaltante deve operare una valutazione volta a verificare, da un lato, le caratteristiche tecniche dell’appalto e, dall’altro, le esigenze di tutela della sicurezza del lavoro e i pericoli di infiltrazione mafiosa. Sulla base di questa valutazione, che presenta significativi margini di discrezionalità, la stazione appaltante può decidere che determinate lavorazioni non possano essere oggetto di subappalto. Peraltro, mentre con riferimento alle caratteristiche tecniche delle opere il divieto di subappalto può riguardare appunto determinate categorie di lavorazioni, in relazione alle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro o di pericolo di infiltrazione mafiosa è più agevole ipotizzare che il divieto possa avere carattere quantitativo piuttosto che qualitativo.

In ogni caso, le ragioni poste alla base degli eventuali divieti di subappalto devono essere articolate dall’ente appaltante in un’adeguata motivazione, da inserire nella determina a contrarre.

Pertanto, seppure non vi sia più un limite quantitativo stabilito dal legislatore in termini generali e astratti, vi sono limiti qualitativi – che evidentemente si traducono anche in percentuali numeriche – in parte indicati dalla norma e in altra parte – eventuale – definiti dalla stazione appaltante in relazione alle concrete caratteristiche del singolo appalto.

In concreto, è lecito attendersi che il subappalto sarà comunque consentito in una percentuale che, a seconda dei casi concreti, sarà definita dalle caratteristiche tecniche dell’appalto e dalle scelte discrezionali dell’ente appaltante.

A decorrere sempre dal 1° novembre p.v., viene altresì disposto:

– l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;

– la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Per quanto riguarda questo secondo punto, la previsione della responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, si tratta di un cambio radicale di indirizzo rispetto all’impostazione tradizionale secondo cui la responsabilità nei confronti dell’ente appaltante rimaneva esclusivamente in capo all’appaltatore, anche per le prestazioni rese dal subappaltatore.

La nuova previsione tende ad aumentare il livello di responsabilizzazione del subappaltatore nell’esecuzione delle sue prestazioni, anche se non si può trascurare il rischio di un possibile effetto sull’appaltatore che, non essendo più l’esclusivo responsabile nei confronti dell’ente appaltante, potrebbe essere indotto a rendere meno incisiva la sua sorveglianza sull’operato del subappaltatore.

Sempre a decorrere dallo scorso 1^ novembre è entrata in vigore la modifica del comma 7 dell’articolo 105 del Codice, in conseguenza della quale, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario dovrà trasmettere la sola dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali, non essendo più necessario la trasmissione della certificazione attestante il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante dovrà poi verificare la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Va infine segnalata per il suo rilievo innovativo un’altra previsione, ancorché la stessa sia già in vigore dalla data di efficacia del D.L. 77/2021, ma che l’Ispettorato nazionale del Lavoro con nota n. 1507 del 6 ottobre 2021 ha tenuto a ribadire. Si tratta della modifica del comma 14 dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 che prevedeva che l’appaltatore doveva praticare nei confronti dei propri subappaltatori gli stessi prezzi unitari praticati nei confronti dell’ente appaltante con un ribasso non superiore al 20%. Questa previsione è stata eliminata. Al suo posto né è stata introdotta un’altra di contenuto diverso, secondo cui il subappaltatore deve garantire per le prestazioni rese gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall’appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi di lavoro (sempre che si tratti delle medesime attività o di lavorazioni inerenti le categorie prevalenti).

In altri termini, è stata introdotta una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell’appalto secondo cui ai lavoratori in questione vanno riconosciuti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato. Tale misura di garanzia è applicabile qualora le attività oggetto di subappalto siano ricomprese nell’oggetto dell’appalto secondo quanto previsto nel capitolato e, quindi, non siano marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato; in alternativa, le attività di cui trattasi devono far parte della categoria prevalente e le relative lavorazioni devono essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota citata ha dato disposizioni affinché, qualora, nell’ambito dell’attività di vigilanza, vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, il personale ispettivo assuma provvedimenti volti ad adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto.

In sostanza, da un lato viene eliminata quella che, almeno in astratto, era una garanzia del subappaltatore (il 20% sui prezzi del subappaltatore). ma dall’altro vengono inseriti alcuni obblighi a carico di quest’ultimo. Anche in questo caso sembra quindi esservi una logica di maggiore responsabilizzazione del subappaltatore rispetto al regime normativo previgente.

Per quanto riguarda l’ambito di efficacia delle disposizioni sopra citate che sono entrate in vigore lo scorso 1^ novembre, si deve ritenere che esse si applicano sicuramente ai contratti che trovano origine in procedure di gara avviate dopo il 1° novembre 2021. Per le procedure in corso a tale data – per le quali però non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle offerte – la stazione appaltante potrà valutare se procedere a un’integrazione della documentazione di gara per tenere conto delle novità introdotte. Infine, per i contratti già stipulati ma anche per le procedure di gara per le quali sia scaduto il termine di presentazione delle offerte, si deve ritenere che continui ad avere valore la disciplina previgente.

Si pubblica di seguito il nuovo testo ora in vigore dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina a regime la materia del subappalto.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per i chiarimenti necessari.

 

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Art. 105. (Subappalto)

  1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

(comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021)

  1. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

(terzo periodo così sostituito dall’art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

(per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1998, per i subappalti non autorizzati si veda la legge n. 646 del 1982)

  1. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
    a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
    b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
    c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
  1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
    a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
    b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
    c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
    d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
  2. (abrogato dall’art. 49, comma 2, lettera b), legge n. 108 del 2021)
  3. È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80.

(fino al 30 giugno 2023 il presente comma è sospeso, ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall’art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall’art. 49 della legge n. 108 del 2021)

  1. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

(comma così modificato dall’art. 49, comma 2, lettera b-bis), della legge n. 108 del 2021)

  1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo)

(primo periodo così sostituito dall’art. 49, comma 2, lettera c), legge n. 108 del 2021)

  1. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.
  2. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6.
  3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
  4. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
  5. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
    a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
    b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
    c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
  6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

(comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021)

  1. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
  2. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
  3. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
  4. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
  5. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all’articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
  7. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
  8. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 4, lettera b), all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

 

 


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