RIPRESA NEL 2021 DELLE VERIFICHE DI INADEMPIENZA DA EFFETTUARSI DA PARTE DELLA P.A. PRIMA DI DISPORRE PAGAMENTI SUPERIORI A 5.000 EURO – PRECISAZIONE
Si è data notizia della ripresa dal 1° gennaio 2021 dei controlli in capo alle stazioni appaltanti imposti alle pubbliche amministrazioni dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73.
Dopo una serie di provvedimenti che avevano sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo delle suddette verifiche è stato emesso il Decret-legge 15 gennaio 2021 n. 3 che stabilisce un nuovo arresto degli adempimenti sino al 31 gennaio 2021.
L’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 3/2021 interviene infatti nuovamente sull’articolo 68 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 ( Decreto “Cura Italia”) sospendendo i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (dal 21 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 per i soggetti con residenza/sede operativa/sede legale nel territorio dei Comuni “zona rossa”) .
Dunque, dal 15 gennaio u.s., data di entrata in vigore del Decreto Legge 3/2021, al 31 gennaio 2021, le verifiche articolo 48 bis sono di nuovo sospese, in quanto l’ennesima modifica all’articolo 68 del Decreto “Cura Italia” va coordinata con quanto riportato dall’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 ( “Decreto Rilancio”), determinando come nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 non si applichino le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del nuovo decreto-legge (15 gennaio 2021) il comma 4 dell’articolo 1 stabilisce inoltre come “alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020”.
Per cui, per il periodo 1 gennaio 2021-15 gennaio 2021 restano prive di qualunque effetto le verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 eseguite nel medesimo periodo, se l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Dunque, i soggetti pubblici (amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società a prevalente partecipazione pubblica) provvederanno ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Si pubblicheranno ulteriori eventuali aggiornamenti.
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