REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E RAPPORTO TRA LE CATEGORIE OG11 E OS3 – L’ART. 79 COMMA 16 DEL D.P.R. 207/2010 È TESO AD EVITARE UNA DUPLICAZIONE DI QUALIFICAZIONE COMUNQUE RIFERITA ALL’ESECUZIONE DEL MEDESIMO LAVORO
(Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 marzo 2021, n. 823)
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5.2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
È incontestato tra le parti che il bando di gara prevedesse per i partecipanti la categoria OS3, classifica III-bis, fino ad Euro 1.500.000,00 precisando che: “Sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria OG 11 per classifica adeguata all’importo della categoria specializzata OS 3 prevista nel presente bando”.
Secondo la prospettazione del ricorrente la categoria OS3, classifica III-bis, fino ad Euro 1.500.000,00 sarebbe raggiungibile sommando le classifiche già possedute dalla Ghelas Impianti S.r.l. nella categoria speciale OS3 (class. II) e nella categoria generale OG11 (class. II) e aggiungendo altresì il requisito OS3, class. I (fino a euro 258.000) in possesso della mandante Giudice Costruzioni e Sistemi S.r.l.
Tale tesi è smentita dal tenore dell’art. 79, comma 16 del d.P.R. n. 207 /2010 che consente nel caso di possesso della qualifica OG 11 la capacità di eseguire i lav ori nelle altre categorie speciali in ragione del principio di assorbimento poiché la predetta qualificazione Q.a OG11) implica che l’impresa debba dimostrare “di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste”.
Come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, 26 ottobre 2006, n. 1349;), la qualificazione OG11 ha una particolare natura poiché è una qualifica generale ma nello stesso tempo è anche una qualifica che include, sommandole (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 22 ottobre 2006, n. 1349; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 6 marzo 2015, n. 619; Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5706), le qualifiche speciali afferenti a specifiche lavorazioni già detenute dall’impresa (anche se non in tutte nella stessa misura) (Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422).
In altre parole, il rapporto tra la categoria generale OG 11 e le categorie speciali che la compongono è di genus ad speciem, sicché la sommatoria cui aspira la ricorrente non può trovare accoglimento poiché non tiene conto che la qualifica OS3, con la relativa categoria, posseduta dalla Ghelas è già computata nella qualifica generale OG 11, concorrendone alla sua formazione.
Opinando nel senso sostenuto dalla ricorrente s1 opererebbe «una “duplicazione” di qualificazione comunque riferita (in OG 11 ed in OSx) alla esecuzione del medesimo lavoro.» (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 gennaio 2006, n. 263 confermata cfr. C.G.A.R.S, sez. giur., 21 settembre 2007, n. 1051).
- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
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In allegato:
Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 03 2021, n. 823
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