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01.10.2021 - lavori pubblici

PRASSI ANAC – LA VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELL’OFFERTA DEVE ESSERE COMPIUTA IN MODO GLOBALE E SINTETICO, RIFERENDOLA ALL’INTERA OFFERTA E NON ALLE SINGOLE VOCI DI COSTO RITENUTE INCONGRUE

Si informa che Anac ha pubblicato la delibera n. 631 del 15 settembre u.s. con la quale si esprime in merito all’incongruità delle offerte e al giudizio che deve operare la stazione appaltante.

Questi in sintesi le posizioni espresse:

1) secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza e dell’Autorità, le valutazioni della stazione appaltante in ordine all’anomalia e/o alla congruità dell’offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Il sindacato dell’Autorità non può, dunque, tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità (tecnica) dell’Amministrazione, né può comportare una verifica delle singole voci dell’offerta, poiché così facendo si invaderebbe una sfera propria della P.A.

2) Nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, non può ravvisarsi un’illegittimità nella mera circostanza che la stazione appaltante non abbia richiesto all’aggiudicatario il dettaglio di alcune voci di costo, in quanto, se la valutazione di anomalia deve essere compiuta in modo globale e sintetico, riferendola all’intera offerta e non alle singole voci di costo ritenute incongrue (avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme), non è obbligatorio analizzare ogni singola voce, ma concentrarsi su quelle di maggiore rilevanza economica, effettuando una valutazione complessiva sulla sostenibilità e affidabilità dell’offerta.

3) La motivazione del relativo giudizio di anomalia deve essere comunque puntuale e analitica in caso di giudizio negativo.

In allegato

Anac Delibera n. 631 del 15 settembre 2021

 

 


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