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15.01.2021 - lavori pubblici

PARERI MIT SU PROCEDURE SOTTO-SOGLIA E DECRETO SEMPLIFICAZIONI – PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI PICCOLI APPALTI NON SERVE NÉ CONFRONTO DI PREVENTIVI NÉ GIUSTIFICAZIONE

Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito due pareri sui quesiti 753 e 764, in materia di semplificazioni (dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020) su istanze di chiarimento, pervenute da alcune stazioni appaltanti, attinenti le deroghe al codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto i 150 mila euro, e per servizi di ingegneria ed architettura sotto i 75.000 euro.

In sostanza, le richieste formalizzate dalle Pa puntano a conoscere e chiarire se per affidare questo tipo di commesse sopravviva o meno qualche obbligo di motivazione o di confronto tra preventivi.

Il Dicastero ha pertanto chiarito che il cosiddetto “affidamento diretto” non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità è quella di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure snelle.

Non è prescritto quindi per affidamenti diretti di valore esiguo l’obbligo di richiedere preventivi. La possibilità di mettere a confronto più offerte non è preclusa, ma rappresenta soltanto una «best practice». In quanto l’affidamento diretto avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato. Faro imprescindibile resterà sempre il rispetto dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici riguardante l’obbligo di rispettare i principi di non discriminazione e trasparenza.

Le stazioni appaltanti avranno la possibilità di mettere a confronto più offerte ma, ciò rappresenterà una best practice ma non un obbligo. In tale ipotesi, precisa il MIT, l’eventuale confronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo del criterio di aggiudicazione. La stazione appaltante avrà la discrezionalità circa le modalità attraverso cui pervenire all’individuazione del contraente, qualora ci sia la richiesta di preventivi.

Se è vero che chiedere più preventivi non è vietato e anzi rappresenta una buona prassi, bisogna tenere presente che questo non deve comportare una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero Decreto Semplificazioni. Quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto».

Il Ministero, sempre in relazione ad affidamenti di modico valore, interviene precisando che i relativi affidamenti possono essere fatti con una determina redatta in forma semplificata che dovrà contenere i seguenti elementi: oggetto dell’affidamento; l’importo; il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore; il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali se richiesti.

Il Ministero evidenzia, infine, che il legislatore ha previsto tali modalità di affidamento semplificate al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Trova quindi ulteriore conferma la linea già espressa dall’Ance su tali tipologie di affidamenti diretti.

Una volta arrivati all’aggiudicazione non ci sarà neppure bisogno di dare comunicazioni alle imprese eventualmente invitate a presentare un preventivo. Anche se fornire questo tipo di comunicazioni «appare in linea con la legge 241/1990» sui procedimenti amministrativi, come era già stato espresso nel parere sempre del Mit n. 795.

Si pubblicano di seguito i testi dei due pareri in commento cui si aggiunge il parere Mit n. 795 appena menzionato per completezza di informazione.

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/12/2020 n. 753

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 D.Lgs., richiesta definizione e limiti

Quesito
Con riferimento all’istituto dell’affidamento diretto, disciplinato nell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/16 e come modificato dall’art. 1 della L. 120-20, ferme le soglie per forniture e servizi e per lavori e fermo il possesso dei requisiti di legge in capo agli operatori, Si domanda: 1) se debba interpretarsi come facoltà di affidare “sine causa” ad una determinata impresa senza necessità di confronto concorrenziale con altri operatori; ovvero 2) come affidamento ad un determinato operatore, motivandone le ragioni della scelta: ad esempio, necessità ed urgenza, motivi di privativa commerciale, ed, in via generale, i motivi della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del Codice; ovvero 3) se debba intendersi come modalità, meno formale rispetto alle altre procedure, che postula, comunque, una consultazione di mercato in maniera sostanziale attraverso richieste di preventivi, sondaggi, ecc. ?

Risposta
Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2020. Si ricorda, inoltre, che l’amministrazione può procedere all’affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/10/2020 n. 764

Aggravio burocratico alle procedure di acquisto ed isteresi amministrativa

Quesito
Si chiede se il seguente ragionamento sia corretto: il D.Lgs. 50/16 prima dell’entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, prevedeva già una procedura snella ed efficace per l’effettuazione degli acquisti sotto i 40.000 € + IVA, l’affidamento diretto. Pretendere che oltre i 1.000 €+IVA e fino a tale soglia si debba necessariamente effettuare un’RDO MEPA anche ripetuta finalizzata all’acquisizione di 3 preventivi non è conforme alla norma oltre ad essere causa di possibile congestione ed isteresi amministrativa con causa di danno per l’elevato impiego di risorse umane e temporali rispetto all’importo dell’acquisto. È invece conforme alla volontà del legislatore rendere le procedure per tale fascia più snelle acquisendo un preventivo o due da ditte iscritte al mepa e, col migliore, divenire ad un affidamento diretto tramite stipula di una trattativa diretta mepa.

Risposta
Si rappresenta che per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto l’applicazione dell’affidamento diretto. L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto.

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22/11/2020 n. 795

Decreto Semplificazioni – Comunicazione aggiudicazione per affidamento diretto

Quesito
Per l’affidamento di un appalto di lavori di € 70.000,00 si è scelta la procedura di affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi, noto come affidamento diretto “mediato”. Si chiede se, in base all’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice appalti, è obbligatorio effettuare le comunicazioni ivi indicate a tutte le imprese che hanno presentato un preventivo, sebbene la procedura adottata è quella dell’affidamento diretto mediato.

Risposta
Non vi è un obbligo nel Codice dei contratti pubblici. Resta fermo che una comunicazione appare in linea con la l. n. 241/90 e ss.mm.ii. Restano fermi gli obblighi di trasparenza.

 

 


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