PARERE MIT SUL CRITERIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE – OBBLIGATORIA ANCHE NEGLI INVITI, MA IN CASO DI DEROGA SERVE UNA FORTE MOTIVAZIONE
Il Ministero delle Infrastrutture lo scorso 27 gennaio ha emesso il parere n. 825 con il quale ha risposto a un quesito di una stazione appaltante in merito all’applicazione del criterio di rotazione anche in questo periodo “emergenziale” nel quale si stanno applicando le procedure del Decreto Semplificazioni.
Il Ministero ha ribadito che nelle procedure negoziate sottosoglia il principio di rotazione, che obbliga le stazioni appaltanti a non affidare le commesse sempre agli stessi soggetti, si applica non solo ai vincitori degli appalti in uscita, ma anche alle imprese invitate alle selezioni precedenti. Tale l’obbligo non risulta derogato neppure dal Decreto Semplificazioni.
Secondo l’ente che chiede il parere del ministero «non sarebbe illogico invitare, ad una nuova gara relativa alla medesima tipologia di acquisto di beni, servizi o lavori, gli operatori economici partecipanti ma risultati non aggiudicatari di quella precedente». Superando, in questo modo, la «visione più restrittiva» del principio di rotazione, argomenta l’ente si potrebbe dare alle imprese «una nuova opportunità di potersi aggiudicare una nuova commessa e verrebbero in un certo senso gratificati dall’aver impiegato tempo e studi oltre che risorse economiche nell’aver formulato offerta relativamente alla ricerca di mercato non aggiudicata».
Tuttavia il ragionamento non è condiviso dai tecnici del ministero, in quanto «il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti» è imposto in prima battuta dal Codice dei Contratti pubblici (articolo 36, comma 1) «in modo di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese». Il ministero osserva che « la rotazione anche “negli inviti”» è volta «a garantire la “distribuzione temporale delle opportunità” agli operatori economici fisiologicamente operanti nel settore di riferimento» ed è confermata «sia dall’Anac nelle Linee Guida 4 che dalla giurisprudenza sul punto».
Da Porta Pia sottolineano che «l’applicazione di tale principio, peraltro, non è derogata nemmeno dalla L. 120/2020», cioè dal decreto Semplificazioni convertito in legge. Dunque anche in tempo di semplificazioni, il Governo ha deciso di non inserire deroghe all’obbligo di far ruotare quanto più possibile le Pmi interessate agli appalti locali. Resta il fatto che l’obbligo non è però inderogabile da parte delle Pa «posto che può essere disatteso previa idonea motivazione legata al caso concreto ovvero laddove la Sa “in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (cfr. linee guida n. 4.)»
Nel parere si ricorda infine che « la stazione appaltante, tramite la previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare nel dettaglio l’applicazione del principio di rotazione distinguendo l’applicazione del principio per fasce di importo, categorie».
Di seguito, il parete Mit n. 825 del 27/01/2021
Parere n. 825 del 27/01/2021
Rotazione
Principio di rotazione degli inviti.
Quesito
Il principio di rotazione, in una sua visione più restrittiva, prevederebbe anche la rotazione degli inviti: ad avviso di questa SA però non sarebbe illogico invitare, ad una nuova gara relativa alla medesima tipologia di acquisto di beni, servizi o lavori, gli OE partecipanti ma risultati non aggiudicatari di quella precedente. Nello specifico agli stessi verrebbe data una nuova opportunità di potersi aggiudicare una nuova commessa e verrebbero in un certo senso gratificati dall’aver impiegato tempo e studi oltre che risorse economiche nell’aver formulato offerta relativamente alla ricerca di mercato non aggiudicata. Il ragionamento potrebbe essere corretto?
Risposta
Si rappresenta che è l’art. 36 stesso del Codice a prevedere, al primo comma, il rispetto del principio di rotazione “degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. È stato osservato che, la rotazione anche “negli inviti” sia volta a garantire la “distribuzione temporale delle opportunità” agli operatori economici fisiologicamente operanti nel settore di riferimento. La rotazione degli inviti, del resto, è confermata sia dall’ANAC nelle linee guida 4 che dalla giurisprudenza sul punto. ( si veda, tra le altre, CONS. STATO, SEZ. VI, 31 AGOSTO 2017, N. 4125, con cui è stata dichiarata manifestatamente infondata la censura di costituzionalità dell’art. 36, d.lgs. n. 50/2016, alla luce dell’art. 41 Cost.). L’applicazione di tale principio, peraltro, non è derogata nemmeno dalla L. 120/2020. Si ricorda che la stazione appaltante, tramite la previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare nel dettaglio l’applicazione del principio di rotazione distinguendo l’applicazione del principio per fasce di importo, categorie etc. Si ricorda, altresì, che non si tratta di un principio inderogabile, posto che può essere disatteso previa idonea motivazione legata al caso concreto ovvero laddove la SA “in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (cfr. linee guida n. 4.). Si veda sul punto anche il quesito n. 343.
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