NUOVE MISURE DI TUTELA DEL LAVORO – DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2021, N. 99 – AVVENUTA PUBBLICAZIONE – AVVISO COMUNE CONFINDUSTRIA CON CGIL. CISL E UIL 29 GIUGNO 2021 – NOTA ANCE
Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, in vigore dalla medesima data del 30 giugno.
Con riferimento alle disposizioni in materia di lavoro, contenute all’art. 4 rubricato “Misure in materia di tutela del lavoro”, ANCE ha fornito un primo commento che evidenzia le norme di interesse per le imprese del settore edile.
Il comma 8 del citato art. 4 interviene sul D.L. n. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni Bis), introducendo il nuovo art. 40-bis, rubricato “Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria”.
Questo nuovo articolo prevede che, “anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico”, ai datori di lavoro di cui all’art. 8 comma 1 del D.L. n. 41/21[2], che non possano ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D. Lgs. n. 148/15, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo Decreto, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
Va ricordato, al riguardo, come le norme da ultimo citate riguardino, rispettivamente, la durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale, la contribuzione addizionale; la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, nonché quella del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Per completezza, ANCE specifica, pur riservandosi di comunicare tempestivamente eventuali chiarimenti che saranno resi dagli Enti competenti, che il riferimento ai “datori di lavoro di cui all’art. 8 comma 1 del D.L. n. 41/21”, riguardi, in via generale, quelli rientranti nei settori produttivi destinatari della normativa in materia di CIGO (incluse, ovviamente, le imprese edili).
Ai datori di lavoro che presentino domanda per il suddetto trattamento di integrazione salariale si applica il divieto di licenziamento per la durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021. Nello specifico, ai predetti datori di lavoro resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/91, e restano altresì sospese eventuali procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi del c.d. cambio appalto.[4] Resta inoltre preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/66 e restano, altresì, sospese eventuali procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.
Rispetto al suddetto divieto di licenziamento, sono previste le medesime esclusioni già contemplate dalla normativa emergenziale, ossia la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, l’accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo e il fallimento.
Ai sensi dei commi 11 e 12 del sopra citato art. 4, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro è istituito il “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (FPCRP), con una dotazione inziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021.
La finalità del Fondo consiste nel contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali sia programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30% (calcolata in un periodo di 12 mesi), nonché ai percettori di NASpI.
I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo saranno individuate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, da emanare, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. qui illustrato.
Infine, il comma 13 del suddetto art. 4, alla lett. a), sostituisce come segue, con effetto dal 1° gennaio 2021, il primo periodo dell’art. 19 comma 3 del D.L. n. 18/20 (Decreto Cura Italia), in materia di CIGO e ASO con causale “Covid-19”: “I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”
Anche su quest’ultimo, specifico, aspetto, stante l’apparente identità sostanziale della nuova formulazione rispetto a quella previgente, ANCE si è riservata di comunicare i chiarimenti che saranno eventualmente resi dagli enti competenti.
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Fermo restando quanto sopra illustrato con riferimento alle disposizioni introdotte dal D.L. in esame, la nota ANCE ricorda altresì che, in data 29 giugno 2021, è stata sottoscritta da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL la seguente Dichiarazione congiunta:
“Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro.
Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua.”
Allegato:
CIGO e Avviso Comune – Allegato
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