MISURE ANTI-FRODI – PRIMI CHIARIMENTI ADE NELLA CIRCOLARE 16/E/2021
Per i bonus diversi dai Superbonus 110%, l’attestazione della congruità delle spese sostenute, richieste per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori, purché l’intervento a cui le spese si riferiscono risulti almeno iniziato.
Questa una delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, con la quale sono forniti i primi chiarimenti sull’applicazione delle novità contenute nel DL 157/2021 (cd. Decreto Anti-frodi).
Si ricorda che il citato provvedimento ha introdotto, dal 12 novembre scorso, l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese anche per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dai Superbonus 110%.
A ciò si aggiunge l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui s’intenda fruire dei Superbonus 110% in detrazione sulla dichiarazione dei redditi (tranne se presentata “precompilata” o dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale)[1].
Nel fornire indicazioni, tuttavia, l’Agenzia, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese per tutti i bonus diversi dall’Ecobonus, non fa espresso riferimento ai prezzari Dei, che risultano quelli più diffusi sul mercato. Ciò sta creando confusione per i tecnici asseveratori e le imprese e rischia di rallentare ulteriormente i lavori, già messi in difficoltà nelle scorse settimane a seguito dell’emanazione delle nuove norme.
L’Ance è già intervenuta sul tema per richiedere un chiarimento urgente sulla possibilità di utilizzo dei prezzari Dei, così da superare la suddetta criticità.
Sul tema, in ogni caso, l’Ance ha provveduto ad aggiornare la Guida ai contenuti del DL 157/2021 alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
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