MINISTERO LAVORO – INTERPELLO – PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE – DEROGA ALL’OBBLIGO DI CAUSALE – APPLICAZIONE ANCHE AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – POSSIBILITA’ – PRECISAZIONI INTERPRETATIVE – INTERPELLO 3 MARZO 2021, N. 2
Una Società ha presentato istanza di interpello in relazione alla norma, contenuta nell’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo cui, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2010, n. 81, prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Assunto che tale norma contiene un riferimento al solo contratto a tempo determinato, la Società ha presentato l’interpello per appurare se la deroga richiamata sia applicabile anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.
Dopo aver sinteticamente ricostruito la disciplina normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, il Ministero conclude per l’applicazione del già citato art. 8 anche ai contratti di somministrazione a termine.
Di conseguenza, per quanto in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, essi potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.
Risulta importante sottolineare, però, il passaggio ministeriale in cui viene precisato che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio della facoltà di rinnovo o proroga senza causale di cui trattasi non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’articolo 93, comma 1, del decreto legge n. 34/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020 e dalla legge n. 178/2020, espressamente prevede che tale facoltà sia utilizzabile “per una sola volta”.
Allegato: Ministero interpello 3 marzo 2021, n. 2
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