MINISTERO DEL LAVORO – FONDO NUOVE COMPETENZE – RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – DECRETO INTERMINISTERIALE 22 GENNAIO 2021
Sul portale del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto interministeriale 22 gennaio 2021 con il quale è stata integrata la disciplina dettata dal Decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 (c.d. Decreto di attuazione) in ordine alle modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze (FNC).
Ricordiamo il Fondo Nuove Competenze è stato istituito con la finalità di offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze per adattarsi alle mutate condizioni del mercato del lavoro e a sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al Fondo possono attingere tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, accordi collettivi, aziendali o territoriali, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, in cui venga stabilito che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi formativi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
In particolare, il FNC, le cui risorse ammontano a 730 milioni di euro per il biennio 2020-2021, rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle suddette ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.
Con il provvedimento in esame, viene stabilito che il termine di sottoscrizione degli accordi collettivi sopracitati è prorogato al 30 giugno 2021 (in origine 31 dicembre 2020).
Resta fermo che tali accordi dovranno prevedere:
- la definizione di progetti formativi;
- l’indicazione del numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- l’individuazione del numero di ore (nel limite massimo di 250 ore per lavoratore) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa;
- i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
Infine, gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.
Inoltre, viene definito che le attività di sviluppo delle competenze dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL; tale termine è elevato a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte dei Fondi interprofessionali.
Il Decreto in esame, specifica, ulteriormente, che, una volta sottoscritto l’accordo collettivo, il datore di lavoro, per accedere al contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione d’orario, dovrà presentare domanda all’ANPAL, entro e non oltre il 30 giugno 2021, al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021.
In particolare, ad ogni istanza di contributo dovrà essere allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze che dovrà individuare:
- gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
- i soggetti destinatari;
- il soggetto erogatore;
- gli oneri;
- la modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e la relativa durata, nel rispetto dei termini sopra indicati.
Ricordiamo, inoltre, che con l’Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC del 4 novembre 2020, l’ANPAL, ha disciplinato termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse.
Nello specifico, è stato chiarito che la presentazione dell’istanza, sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può essere avanzata dai datori di lavoro privati a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso (5 novembre 2020), tramite gli appositi modelli allegati all’Avviso stesso.
L’ANPAL, per la presentazione della domanda online per accedere al Fondo, ha messo a disposizione il servizio, raggiungibile in MyANPAL, dal menu “Servizi attivi” ed accessibile con Spid.
L’istanza può essere presentata per singola azienda o cumulativa:
- nel caso di gruppi societari, l’istanza può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate;
- nel caso in cui le imprese accedano al FNC per il tramite di avvisi su conto sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l’istanza può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti.
L’istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante (o da un suo delegato) della società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
In allegato all’istanza (singola o cumulativa), deve essere riportata la seguente documentazione:
- l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione e dall’art.1 dell’Avviso;
- il progetto formativo con le caratteristiche previste dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione e dell’art. 1 dell’Avviso;
- l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 2 dell’Avviso;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 bis, del DPR n. 445/2000.
I datori di lavoro che hanno già presentato istanza per l’accesso al FNC possono presentarne una seconda nelle medesime modalità, sempreché riguardi lavoratori differenti da quelli indicati nella prima istanza.
Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici.
In merito all’istruttoria delle istanze di contributo, viene chiarito che essa avviene secondo il criterio cronologico di presentazione (fa fede data e ora della presentazione dell’istanza di contributo tramite PEC o tramite applicativo).
In fase di verifica istruttoria, si evidenzia che, oltre all’osservanza dei requisiti richiesti dall’Avviso e dal Decreto di attuazione, l’ANPAL provvede a verificare che i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica DURC).
In caso di documentazione incompleta l’ANPAL invia una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti al soggetto richiedente, il quale è tenuto a rispondere entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla richiesta, pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dall’ordine cronologico di presentazione. L’istanza sospesa per decorrenza del termine di 10 giorni è riattivata al momento dell’eventuale e successiva presentazione della documentazione richiesta che, se non adeguata e completa, determinerà il rigetto dell’istanza stessa. Il rigetto, tuttavia, non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza nei limiti della disponibilità finanziaria del FNC.
Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere, tenendo conto anche della programmazione regionale, un parere sul progetto formativo.
In funzione dell’esito delle verifiche del possesso dei requisiti e del parere della Regione interessata dal progetto formativo, l’ANPAL approva o rigetta l’istanza di contributo, con relativa notifica al soggetto richiedente.
Nel caso di approvazione la notifica è corredata dell’informazione relativa al contributo massimo erogabile.
L’erogazione del contributo è eseguita dall’INPS, su richiesta dell’ANPAL, in due tranche: anticipazione del 70% e saldo.
L’approvazione dell’istanza di contributo determina l’erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso.
La richiesta di saldo, corredata dalla documentazione attestante le competenze acquisite dai lavoratori, può essere presentata dal medesimo soggetto che ha sottoscritto l’istanza, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori tramite apposito modello, e nei successivi 40 giorni. Qualora la richiesta di saldo non sia presentata nel termine predetto, è prevista la revoca totale del contributo ammesso e la restituzione dell’acconto erogato.
A seguito delle verifiche effettuate in relazione alla richiesta di saldo, l’ANPAL determinerà l’importo massimo del contributo riconoscibile a saldo al datore di lavoro, procedendo eventualmente a recuperare parte dell’anticipo erogato, qualora le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione.
Si segnala infine che sul proprio sito istituzionale, l’ANPAL ha pubblicato una serie di FAQ in materia, con le quali risponde ai quesiti più frequenti sulla presentazione della domanda, sul progetto formativo e soggetti erogatori, nonché sui costi finanziati.
Per quanto non riportato, si fa riferimento al testo del Decreto allegato, nonché all’Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC.
Allegati:
Avviso FNC
DI-del-22012021-addendum-FNC
DI-09102020-Fondo-Nuove-Competenze-REG-CdC
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941