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18.06.2021 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – COMPUTO LAVORATORI IN SMART WORKING – INTERPELLO 9 GIUGNO 2021, N. 3

Il Ministero del lavoro, con interpello 9 giugno 2021, n. 3, in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, ha chiarito che i lavoratori dipendenti in smart working non possono essere esclusi dal computo dell’organico aziendale per la determinazione della quota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999.

In particolare, l’obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori di lavoro pubblici e privati è sancito dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, il quale dispone che «[…] agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato». La medesima norma individua espressamente anche le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. A tale proposito, il Ministero ha ricordato come tali casi di esclusione non siano suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210.

L’articolo 23 del D. Lgs. n. 80/2015 sancisce invece espressamente l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”; al contrario, la legge n. 81/2017, che disciplina nello specifico lo smart working, non contempla una disposizione analoga che escluda esplicitamente i lavoratori agili dall’organico aziendale per qualsivoglia finalità.

Al riguardo, il Ministero ha osservato come la norma prevista per il telelavoro non possa ritenersi applicabile in via analogica allo smart working. Il telelavoro, infatti, è uno strumento di conciliazione tra vita privata e lavorativa; diversamente, lo smart working, pur presentando alcune analogie con il telelavoro, si spinge nella direzione di una maggiore flessibilità in termini di organizzazione dell’attività e di vincoli di orario e di luogo di lavoro (salvi i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva). Inoltre, il ricorso a tale modalità lavorativa da parte dei datori di lavoro ha registrato un incremento esponenziale a causa della pandemia da Covid-19, non in chiave dunque di promozione della conciliazione, bensì di tutela della salute pubblica e del mantenimento della capacità produttiva delle aziende.

Premesso quanto sopra, il Ministero ha quindi affermato che i lavoratori in smart working non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.

 

Allegato:
Interpello n. 3-2021

 

 

 

 

 


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