IVA AL 10%: IL COLLETTORE FOGNARIO TRA DEPURATORI ESISTENTI È UN’OPERA EX NOVO
La realizzazione di collettori di adduzione tra impianti fognari esistenti può essere considerata inerente alle opere di urbanizzazione, se costruiti ex novo, e scontare l’aliquota IVA al 10%.
È quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la Risposta 229 del 6 aprile 2021 resa ad una società chiamata a tenere in efficienza la rete fognaria di alcuni Comuni tramite interventi sia di manutenzione e riparazione, che di costruzione e integrazione della rete esistente.
Nel caso di specie la società doveva realizzare ex novo un sistema di collettamento di reflui fognari esistenti e chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta al 10% all’intero intervento, posto che esso avrebbe costituito essenzialmente un potenziamento significativo della rete fognaria esistente senza però comportare un’estensione della stessa a favore di aree di nuova urbanizzazione.
Si ricorda che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, sono soggette all’aliquota IVA del 10% [1].
Tra le suddette opere rientrano anche quelle di urbanizzazione primaria e secondaria [2]. Le fognature nonché gli “impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione” sono “opere di urbanizzazione primaria” art. 4 della Legge n. 847/64 che accedono alla aliquota Iva agevolata al 10%.
Va precisato, inoltre, che fruiscono dell’aliquota al 10% i lavori di “restauro e risanamento conservativo” “ristrutturazione edilizia” “ristrutturazione urbanistica” come definiti dalle lett., c) d) f) co. 1, art. 3 del DPR 380/2001, mentre scontano l’aliquota ordinaria i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lett. a) e b) del medesimo DPR [3].
Per rispondere al quesito della società, l’amministrazione finanziaria chiarisce che in linea generale, l’aliquota ridotta si applica ai lavori di realizzazione ex novo, anche fuori dall’ambito del tessuto urbano delle opere indicate al n. 127-quinquies e non agli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento delle medesime [4].
Tuttavia, nel caso specifico, l’Amministrazione considera applicabile l’aliquota agevolata in quanto con l’intervento oggetto del contratto di appalto stipulato dalla società istante il collegamento tra impianti di depurazione già esistenti viene costruito ex novo, al fine di convogliare ad un unico, efficiente impianto di depurazione i reflui già esistenti.
Note:
[1] Cfr. n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
[2] Elencate nell’art. 4 della legge n. 847/64, integrato dall’art. 44 della legge n. 685/71.
[3] Lettura combinata del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72 e dell’art. 3, comma 11, del DL n. 90/1990, convertito in legge n. 165/1990.
[4] Cfr. Risoluzione Min. Finanze n. 397666 del 26 luglio 1985 e RM 202/E/2008).
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