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26.02.2021 - lavoro

IRPEF – AGENZIA ENTRATE – BUONI PASTO A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN SMART WORKING – TRATTAMENTO FISCALE – NON CONCORRENZA ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE – LIMITI – INTERPELLO 22 FEBBRAIO 2021, N. 123

Un Ente bilaterale ha previsto, da aprile 2020 al 31 luglio 2020, con successiva proroga fino alla fine dell’anno 2020, lo svolgimento da parte dei propri dipendenti della prestazione lavorativa in modalità di smart working, a causa dell’emergenza epidemiologica da CoViD19.

Tenuto conto della nuova modalità di lavoro, l’Istante ha chiesto all’Amministrazione finanziaria chiarimenti circa la non concorrenza, ai fini della formazione del reddito da lavoro dipendente, del valore dei buoni pasto, erogati in favore dei propri lavoratori agili.

Di conseguenza, ha chiesto conferma circa il non obbligo, da parte del datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto di imposta, di effettuazione delle ritenute a titolo di acconto Irpef sul valore dei sopra citati buoni pasti, sul presupposto che detto valore non costituisca parte della retribuzione del lavoratore interessato.

L’Agenzia preliminarmente ricorda che ,in deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, l’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29».

La ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto, pur disciplinando la citata disposizione ipotesi distinte di somministrazione di vitto, ossia:

  1. la gestione, anche tramite terzi, di una mensa da parte del datore di lavoro;
  2. la prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (es., sotto forma di buoni pasto);
  3. la corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

L’Agenzia evidenzia come, salva l’ipotesi a), che esclude l’emersione di un reddito di lavoro dipendente, nelle altre modalità di somministrazione del vitto, si configuri, anche se in diversa misura, la rilevanza reddituale della stessa.

In particolare, per quanto concerne i buoni pasti, oggetto dell’interpello in commento, l’Amministrazione ricorda come quanto affermato nella risoluzione n. 118/E del 2006, nella quale l’Agenzia ha avuto modo di rilevare che il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo.

Tale previsione, ad avviso dell’Amministrazione, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

Inoltre, l’interpello evidenzia come l’articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir faccia espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa, ma non ne dia una compiuta definizione, limitandosi a prevedere la non concorrenza al reddito dei relativi importi nei limiti introdotti dal successivo Decreto n. 122/2017 (8 euro se buoni in formato elettronico; 4 euro se buoni in formato cartaceo).

Pertanto, in assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, l’Agenzia ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, ivi incluso, quindi, anche il lavoro agile o smart working.

Con riferimento al caso in esame, in cui l’Istante riconosce i buoni pasto ai lavoratori agili, pertanto, l’Amministrazione ha confermato che gli stessi non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle impose sui redditi e che il datore non sarà, quindi, tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro, se cartacei, ovvero 8 euro, se elettronici.

 

Allegato – AE INTERPELLO 22 FEBBRAIO 2021, N. 123

 

 

 


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