INPS – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE – MESSAGGIO 17 FEBBRAIO 2021, N. 689
Si fa seguito alla precedente comunicazione sul tema (v. Newsletter ANCE Brescia n. 06/2021 del 13/02/2021), per segnalare che l’INPS, con l’allegato messaggio 17 febbraio 2021, n. 689, ha fornito precisazioni in merito alla previsione, di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legge 1 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nella parte in cui prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Tale previsione è contenuta altresì nell’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, valide fino al 31 marzo 2021.
In particolare, sul punto, l’Istituto ha chiarito che, ai fini della validità del suddetto accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con conseguente accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI, non è necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, bensì la sottoscrizione dell’accordo anche da parte di una sola di tali organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Pertanto, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Allegato:
INPS Messaggio 689 del 17-02-2021
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