INPS – PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ – SALARI MEDI E CONVENZIONALI ANNO 2021 – CIRCOLARE 22 aprile 2021, n. 68
L’INPS ha emanato la circolare 22 aprile 2021, n. 68, con la quale ha illustrato, con riferimento all’anno 2021, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.
In particolare, l’Istituto ha comunicato che, per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), le indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2021, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2021, a 48,98 euro.
Per quanto riguarda, invece, i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, l’Istituto ha precisato che il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2021, da prendere a riferimento per il calcolo della suddetta indennità, è pari a 6.702,54 euro.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2021 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2021 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.756,35 euro (6.702,54 euro per 2,5). L’Istituto si riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2021, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
Infine, in merito all’indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità, l’INPS ha ricordato che l’importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
Ciò premesso, l’Istituto ha comunicato che, per l’anno 2021, i valori relativi al tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo nonché al valore massimo dell’indennità economica annuale ammontano rispettivamente a:
- importo complessivo annuo: 48.737,86 €
- importo massimo annuo indennità: 36.645,00 €
- importo massimo giornaliero indennità: 100,40 €
Gli importi massimi di retribuzione figurativa annuale e settimanale accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso ammontano, invece, a:
- retribuzione figurativa massima annua 36.645,00 €
- retribuzione figurativa massima settimanale 704,71 €
- retribuzione figurativa massima giornaliera: 100,40 €.
Si allega circolare alla quale si rimanda per una trattazione compiuta dell’argomento.
Allegato: Circolare_numero_68_del_22-04-2021
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