INPS – LEGGE DI BILANCIO 2021- SINTESI DEI PRINCIPALI INTERVENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI PER COVID-19 – CIRCOLARE 17 FEBBRAIO 2021, N. 28
L’INPS, con circolare 17 febbraio 2021, n. 28, ha fornito una sintesi delle più rilevanti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito contenute nella Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e ha illustrato, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le novità introdotte dalla citata legge relativamente agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nella medesima circolare, inoltre, l’Istituto ha fornito istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinques del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Si riportano, per quanto di interesse, le principali indicazioni contenute nella suddetta circolare.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività in favore delle impese che cessano l’attività produttiva
L’articolo 1, comma 278, della Legge 178/2020 ha previsto la proroga, per gli anni 2021 e 2022, della possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo di 12 mesi.
L’Istituto ha specificato, al riguardo, che la norma non modifica le condizioni e i presupposti necessari per l’accesso al suddetto intervento di CIGS, così come dettati dall’articolo 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, come successivamente convertito e modificato. In particolare, l’ammissione all’intervento resta subordinata alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.
La proroga prevista dalla Legge di Bilancio opera nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 50 milioni di euro per l’anno 2022.
Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni
L’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni.
Conseguentemente, l’Istituto ha precisato che anche le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 12 settimane, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
A tale riguardo, l’Istituto ha specificato inoltre che la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID – 19 L 178/2020-sospensione Cigs”.
L’Istituto provvederà ad autorizzare le domande di cassa integrazione ordinaria di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai relativi decreti ministeriali. I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020.
Modifiche in materia di trattamento di cassa integrazione salariale per la causale “COVID-19”
Con riferimento agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Istituto ha ricordato che la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore periodo di massimo 12 settimane di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021.
L’Istituto ha specificato che l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale è consentito anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per casuale COVID-19.
L’INPS ha, inoltre, sottolineato che eventuali periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, al nuovo periodo di 12 settimane.
In particolare, l’INPS, a titolo esemplificativo, ha chiarito che se un’azienda ha già richiesto, con la causale “COVID 19 DL 137” e per un periodo continuativo dal 21 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021, le 6 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal Decreto-Legge n. 137/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui alla Legge n. 178/2020, potrà ancora beneficiare, al massimo, di ulteriori 8 settimane di nuovi trattamenti (12 complessive meno le 4 settimane di “gennaio 2021”).
L’Istituto, inoltre, ha ribadito che viene confermato l’indirizzo in base al quale l’utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane, da collocare nell’arco temporale sopra decritto), è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al fruito.
Per quanto riguarda i lavoratori destinatari dei trattamenti suddetti, l’articolo 1, comma 305, della Legge n. 178/2020, stabilisce che l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale è consentito ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 1° gennaio 2021.
Tuttavia, alla luce della collocazione temporale del 1° gennaio 2021, ricadente di venerdì, e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, l’Istituto, su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che, in tutti i settori di attività, i citati trattamenti di cassa integrazione salariale trovano applicazione ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.
Resta fermo che nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, qualora il lavoratore passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Con riferimento, inoltre, alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, l’Istituto, rimandando alle istruzioni fornite con il proprio precedente messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 05/2021 del 06/02/2021), ha ricordato che per le domande inerenti alle 12 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 1° gennaio 2021, tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID-19 L. 178/20”.
L’Istituto, inoltre, ha confermato che l’impianto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2021 non modifica il precedente assetto; in particolare, vengono confermate le indicazioni fornite con la precedente circolare n. 115 del 30 settembre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 33/2020 del 10/10/2020) con specifico riguardo alla celerità dell’istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 148/2015.
Con specifico riferimento agli aspetti contributivi, l’INPS ha precisato che anche ai nuovi periodi di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D. Lgs n. 148/2015.
Inoltre, l’Istituto ha chiarito che i suddetti periodi non rilevano neppure ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale, previsti dai citati articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, dello stesso decreto legislativo, eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa di cui sopra.
L’INPS ha rilevato ulteriormente che, a differenza di quanto stabilito dai precedenti Decreti-Legge n. 104/2020 e n. 137/2020, l’impianto normativo contenuto nella Legge di Bilancio 2021 non prevede nemmeno l’obbligo del versamento di un contributo addizionale legato alla riduzione di fatturato delle aziende che richiedono le 12 settimane di trattamenti in parola.
Infine, l’Istituto ha ricordato che, qualora il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione di spettanza del lavoratore, trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo 7, comma 3, del D. Lgs. n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).
Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria l’obbligo contributivo permane, secondo le ordinarie scadenze, anche durante i periodi di integrazione salariale.
Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria
In merito ai termini di trasmissione delle istanze, l’articolo 1, comma 301, della Legge n. 178/2020 citata, conferma la previsione secondo cui la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Peraltro, l’ultimo periodo del citato comma 301 stabilisce altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020. Tuttavia, l’Istituto ha precisato che, considerato che la suddetta legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista che, quindi, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, rimane il 28 febbraio 2021.
L’INPS ha ricordato ulteriormente che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.
Infine, l’Istituto ha rammentato che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria)
L’articolo 1, comma 302, della legge n. 178/2020, conferma altresì che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Modalità di pagamento della prestazione
In merito alle modalità di pagamento della prestazione l’Istituto ha confermato che rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
In particolare, con riferimento al pagamento diretto, l’Istituto ha precisato che anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla legge n. 178/2020 trova applicazione la disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%, come illustrata nel messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 19/2020 del 20/06/2020) e nella circolare n. 78 del 27 giugno 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 21/2020 del 04/07/2020).
Al riguardo, l’INPS ha ricordato, in particolare, che la presentazione delle domande di CIGO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero di 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale.
L’Istituto ha specificato che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio
Cassa integrazione ordinaria prevista dalla legge n. 178/2020
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, l’INPS precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
L’Istituto specifica che per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali dal regime ordinario (D. Lgs. n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del D. Lgs. n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”).
L’Istituto ha specificato che le modalità operative di conguaglio rimangono quelle già indicate nelle precedenti circolari n. 9/2017 e n. 170/2017.
Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti, invece, dai finanziamenti previsti dalla legge n. 178/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio di seguito descritti.
Cassa integrazione ordinaria
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L078”, avente il significato di “Conguaglio CIGO legge n. 178/2020”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L079”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 1, c. 300 della legge n. 178/2020”, e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’ articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo della circolare, di seguito allegato.
Allegato:
Circolare numero 28 del 17-02-2021
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