INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CIG COVID-19 – CIRCOLARE 11 FEBBRAIO 2021, N. 24 – SINTESI ANCE
Con circolare 11 febbraio 2021, n. 24, l’INPS ha fornito una prima illustrazione della disciplina dell’esonero contributivo previsto dall’art. 12, commi 14-16, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti, dal medesimo Decreto Ristori, a favore dei datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda che il predetto art. 12 dispone, al comma 14, che ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 di cui al comma 1 del medesimo articolo, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 3 del Decreto Legge n. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite dell’ammontare dei contributi dovuti.
L’Istituto ha ribadito che i nuovi trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo previsti dal Decreto Ristori si pongono tra loro in regime di alternatività, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva. Pertanto, l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero contributivo disciplinato dallo stesso Decreto.
Il comma 15 prevede, altresì, che i datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero contributivo ai sensi del citato art. 3 del Decreto Legge n. 14 agosto 2020, n. 104 possono rinunciarvi per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.
Si segnala che l’applicazione dell’esonero contributivo qui considerato è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, al momento non ancora intervenuta. L’INPS, pertanto, fa rinvio ad un successivo messaggio, che sarà pubblicato all’esito di tale autorizzazione, con il quale verranno fornite le istruzioni operative per la concreta fruizione dell’esonero stesso.
Nelle more di tale autorizzazione, ANCE ha predisposto la tabella di sintesi allegata, alla quale si rimanda, che riepiloga le indicazioni contenute nella circolare in commento.
Allegati:
Circolare numero 24 del 11-02-2021
Circolare inps n. 24-21 – nota di sintesi
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