Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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15.10.2021 - lavoro

INPS – ESONERO ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 36 – ISTRUZIONI OPERATIVE – MESSAGGIO 7 OTTOBRE 2021, N. 3389

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia  – n. 38/2021 del 25/09/2021), per segnalare che a seguito dell’avvenuta autorizzazione della Commissione europea, l’INPS, con messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389, ha diramato ulteriori istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2021 per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (under 36).

In particolare, l’Istituto, con il messaggio in commento, ad integrazione delle prime indicazioni contenute nella precedente circolare n. 56 del 12 aprile 2021 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 15/2021 del 17/04/2021), ha fornito le modalità operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Si rammenta che l’esonero in argomento è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La misura in trattazione non trova applicazione per i contratti di apprendistato.

L’Inps ribadisce che l’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017). A titolo esemplificativo, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/12, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

Si evidenzia, inoltre, che, per il periodo di applicazione del beneficio in esame, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata dall’art. 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021. I datori di lavoro che abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2021, anche nelle specifiche Regioni sopra richiamate, dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero stesso a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Per le istruzioni di dettaglio inerenti alla compilazione del flusso Uniemens si rinvia al messaggio in argomento.

Allegato: Messaggio_numero_3389_del_07-10-2021

 

 


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