INPS – DETERMINAZIONE DEL MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – AGGIORNAMENTO DEI VALORI PER IL CALCOLO DELLE CONTRIBUZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE – CIRCOLARE 29 GENNAIO 2021, N. 10
Con circolare 29 gennaio 2021, n. 10, l’INPS ha comunicato i nuovi importi dei valori utili per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per l’anno 2021 per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Di seguito si riepiloga la circolare per la parte di interesse delle imprese del settore edile.
Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
I limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere dal 1° gennaio 2021 sono così determinati:
– Dirigenti: euro 135,48;
– Impiegati e Operai: euro 48,98.
Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,35.
Limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici
L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1%, posta a carico dei lavoratori, da calcolarsi sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
L’Inps ha comunicato che tale limite è fissato, per l’anno corrente, in euro 47.379,00.
Pertanto, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite che, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.948,00.
Si rammenta che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L’Istituto ricorda, da ultimo, che l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, secondo periodo, della legge 335/95, per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari, per l’anno 2021, ad euro 103.055,00, arrotondato all’unità di euro.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 314/1997 e dall’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi i seguenti elementi:
Limite | |
Buoni pasto elettronici | 8 € giornalieri |
Buoni pasto cartacei | 4 € giornalieri |
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione | 5,29 € giornalieri |
Fringe benefit | 258,23 € annui |
Indennità di trasferta intera Italia | 46,48 € |
Indennità di trasferta 2/3 Italia | 30,99 € |
Indennità di trasferta 1/3 Italia | 15,49 € |
Indennità di trasferta intera estero | 77,47 € |
Indennità di trasferta 2/3 estero | 51,65 € |
Indennità di trasferta 1/3 estero | 25,82 € |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) | 1.549,37 € |
Indennità di trasferimento estero (tetto) | 4.648,11 € |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) | 2.065,83 € |
Indennità di maternità obbligatoria – importo a carico dello Stato
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 è pari, per l’anno 2021, a euro 2.143,05.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.
La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2021
L’Istituto precisa che, poiché la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media dell’anno 2020 e la media dell’anno 2019 accertata dall’Istat è pari a -0,3%, la misura per l’anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2020.
Pertanto, diversamente da quanto avvenuto per la scorsa annualità, non sono necessarie operazioni di regolarizzazione relativamente al mese di gennaio 2021.
Allegati:
Circolare numero 10 del 29-01-2021
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