Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
14.05.2021 - lavoro

INPS – D.L. RISTORI – ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG COVID – MESSAGGIO 6 MAGGIO 2021, N. 1836

Con circolare 11 febbraio 2021, n. 24, l’INPS ha illustrato caratteristiche e condizioni di spettanza dell’esonero contributivo, introdotto dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), a favore delle aziende che non abbiano richiesto ulteriori trattamenti di integrazione salariale, riconosciuti nell’ambito della disciplina connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rinviando ad un successivo messaggio, da pubblicarsi all’esito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, le istruzioni operative per la concreta fruizione dello stesso (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 07/2021 del 20/02/2021).

Facendo seguito alla suddetta circolare, in conseguenza dell’avvenuta autorizzazione del predetto aiuto da parte della Commissione Europea, l’INPS, con messaggio 6 maggio 2021, n. 1836, ha fornito le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

In via preliminare, l’Istituto ha specificato che il datore di lavoro, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui intende esporre l’esonero, deve inviare all’INPS un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”.

Nell’istanza il datore deve dichiarare di aver fruito nel mese di giugno 2020 di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 e di non aver richiesto ulteriori interventi per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità. Va indicato, inoltre, l’importo dell’esonero di cui si intende fruire, parametrato alle ore di integrazione salariale utilizzate nel mese di giugno 2020.

L’Istituto ha, inoltre, ribadito che, in considerazione del principio di alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo, l’azienda nella medesima finestra temporale (mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021) e per la medesima unità produttiva, può avere accesso esclusivamente all’ammortizzatore sociale emergenziale oppure all’esonero in argomento. A tale riguardo, l’Istituto ha chiarito che questa alternatività, che è espressamente prevista con riferimento alle misure disciplinate dalla stessa fonte normativa (art. 12 del Decreto Ristori), deve essere assicurata anche nel caso in cui le misure siano previste da fonti normative diverse, qualora vengano a sovrapporsi nella medesima finestra temporale. Con questo chiarimento, l’Istituto sembra estendere la portata del c.d. principio di alternatività, rispetto a quanto già indicato nella citata circolare n. 24/2021.

Qualora sia rispettata tale condizione, la Sede territoriale dell’INPS attribuisce alla posizione contributiva il citato codice di autorizzazione “2Q” con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, comunicandolo al datore di lavoro attraverso il “Cassetto previdenziale”.

Per quanto riguarda il calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Istituto rinvia alla citata circolare n. 24/2021, limitandosi a ricordare che tale importo non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di quattro settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui si intenda fruire della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 e agosto 2021).

L’Istituto ha peraltro specificato che, considerata la durata massima dell’esonero, pari a quattro settimane, lo stesso può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza.

L’INPS, inoltre, ha chiarito che per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, il datore di lavoro dovrà valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L904”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”; nell’elemento <ImportoACredito> va indicato il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività devono invece utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

L’INPS ha ricordato, infine, che questo esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

A titolo esemplificativo, come già indicato nella citata circolare n. 24/2021, l’Istituto ha specificato che il suddetto esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile di cui all’art. 1 commi 100 e ss. della legge n. 205/17, in base all’espressa disposizione di cui al comma 114. Peraltro, l’INPS ha chiarito, in proposito, che l’incumulabilità tra le due misure deve essere limitata al medesimo lavoratore. Pertanto, se un datore di lavoro ha alle proprie dipendenze sia lavoratori giovani, per i quali intende avvalersi dell’incentivo strutturale di cui alla legge n. 205/2017, che altri lavoratori non agevolati, nei limiti della contribuzione teoricamente dovuta, per questi ultimi può fruire dell’esonero qui in esame.

Allegato: Messaggio_numero_1836_del_06-05-2021

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941