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30.04.2021 - lavoro

INPS – COVID-19 – TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI E DEI LAVORATORI IN QUARANTENA – MESSAGGIO 23 APRILE 2021, N. 1667

L’INPS, con il messaggio 23 aprile 2021, n. 1667, ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento della tutela nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili”, alla luce delle disposizioni introdotte dall’articolo 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni).

Tutela per i lavoratori “fragili”

In particolare, il Decreto Sostegni è intervenuto sulle tutele previste in favore dei lavoratori in condizione di fragilità estendendo, fino al 30 giugno 2021, l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020), precisando, peraltro, che tale tutela è riconosciuta al lavoratore soltanto laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La norma ha inoltre precisato che il suddetto periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto.

Tutela della quarantena

Il Decreto Sostegni non ha, invece, apportato modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Peraltro, l’Istituto ha ricordato che la legge n. 178/2020 ha disciplinato aspetti relativi alla certificazione medica, eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa.

Con riferimento, invece, agli eventi afferenti al 2020, l’Istituto ha fornito alcuni chiarimenti, alla luce delle difficoltà derivanti dall’applicazione della previsione, introdotta in un primo tempo dal legislatore, che richiedeva, per poter accedere alla tutela della quarantena, la trasmissione di apposito certificato di malattia redatto dal medico curante con l’indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (con l’unica eccezione riferita ai certificati redatti nel periodo precedente al 17 marzo 2020).

In particolare, alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto ha precisato che, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.

 

Allegato: Messaggio_numero_1667_del_23-04-2021

 


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