INPS – COVID-19 – TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DI PERMANENZA DOMICILIARE – PRESENTAZIONE DOMANDE – MESSAGGIO 25 GENNAIO 2021, N. 304
Si fa seguito alla precedente comunicazione in materia (v. Newsletter ANCE Brescia n. 33/2020 del 10/10/2020) per segnalare che, con messaggio 25 gennaio 2021, n. 304, l’INPS ha comunicato il rilascio dell’applicativo per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale per la causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”, previsto dall’art. 19 del D.L. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020.
In particolare, ricordiamo che, con precedente circolare n. 115 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto le novità introdotte dal citato D.L. n. 104/2020 in materia di trattamenti di integrazione salariale relativi all’emergenza Covid-19, l’INPS ha illustrato le disposizioni di cui all’art. 19, rinviando ad un successivo messaggio la comunicazione del rilascio della procedura informatica per la presentazione delle relative domande.
Richiamando il contenuto di tale circolare, l’Istituto, nel messaggio in commento, ha ricordato che il citato art. 19, rubricato “Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse”, ha introdotto una specifica misura che riguarda i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che abbiano dovuto sospendere la propria attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte di lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I suddetti datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020 citato, con la specifica causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”, anche limitatamente alla prestazione dei lavoratori sopra indicati.
I trattamenti possono essere richiesti per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, e comunque fino a un massimo complessivo di quattro settimane.
L’Istituto ha precisato che destinatari di questa specifica misura sono esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalla legislazione emergenziale vigente prima dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 104/2020.
Pertanto, sono esclusi dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD relativi all’emergenza Covid-19 ovvero destinatari delle disposizioni di cui all’art. 26 del citato D.L. n. 18/2020.
I predetti trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa di 59,3 milioni di euro per l’anno 2020.
Con il messaggio qui in esame, l’Istituto ha comunicato, come preannunciato nella circolare sopra citata, il rilascio dell’applicativo per la presentazione delle domande di cui sopra, fornendo le relative istruzioni operative.
In considerazione dei tempi tecnici che si sono resi necessari per la realizzazione delle relative procedure di gestione, l’INPS ha avvisato altresì che gli effetti del regime decadenziale relativo alle suddette domande si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio qui illustrato.
Le istanze devono essere corredate da un’autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/00, in cui il datore di lavoro dichiara che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvede ad indicarne gli estremi. Per tale autocertificazione l’Istituto ha predisposto un apposito format, allegato al messaggio in commento, che, una volta compilato, timbrato e firmato, deve essere allegato all’istanza in formato “pdf”.
Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (mod. SR41 semplificato) entro il termine di 30 giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto stesso, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione.
Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restano a carico del datore di lavoro.
I datori di lavoro che, invece, anticipano ai dipendenti interessati i trattamenti di integrazione salariale di cui sopra, dovranno procedere al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi anticipati entro il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/15, ossia entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
L’Istituto ha ricordato, inoltre, che per i suddetti trattamenti di integrazione salariale non è previsto il versamento del contributo addizionale.
L’Istituto ha riepilogato i nuovi codici evento, istituiti per la causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”, ossia:
- CIGO: codice evento 62 (Fondo ad hoc Diretto e conguaglio);
- FIS e altri Fondi di solidarietà: codice evento 35;
- Deroga: codice evento 33197
- CISOA: codice evento 14.
Per quanto attiene, invece, alla compilazione dei flussi Uniemens, l’Istituto ha comunicato le modalità cui i datori di lavoro devono attenersi, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale.
In particolare, per quanto di interesse, con riferimento alla CIGO, l’INPS ha specificato che successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus>, presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L065”, avente il significato di “Conguaglio CIGO articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del D.L. n. 104/2020 gestiti con il sistema del Ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
L’Istituto ha inoltre precisato che, nel caso in cui il periodo autorizzato per l’evento di cui al presente messaggio fosse stato già denunciato dal datore di lavoro con altro codice evento ovvero come periodo retribuito, (ad esempio per ferie o per altro congedo retribuito senza diritto a figurativo) ovvero come congedo non retribuito (ad esempio aspettativa), i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento , ovvero ritrasmettendo la denuncia individuale. Qualora fosse stato assolto l’obbligo contributivo, si precisa che è sempre necessario l’invio di flusso regolarizzativo.
Per quanto non riportato, si rimanda alle ulteriori istruzioni fornite con messaggio in commento, di seguito allegato.
Allegato:
Messaggio numero 304 del 25-01-2021
Messaggio_numero_304_del_25-01-2021_Allegato_n_1
Messaggio_numero_304_del_25-01-2021_Allegato_n_2
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