Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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05.03.2021 - lavoro

INPS – COVID-19 – RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI SOSPESI – ISTRUZIONI – MESSAGGIO 2 MARZO 2021, N. 896

L’INPS, con messaggio 2 marzo 2021, n. 896, facendo seguito alle proprie precedenti circolari in materia (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia – n. 43/2020 del 19/12/2020) ha illustrato le modalità con cui i datori di lavoro possono effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dalla normativa emergenziale.

In particolare, ricordiamo che è stata prevista una duplice modalità di effettuazione dei versamenti dei contributivi sospesi (inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori):

  • in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza sanzioni e interessi, ovvero
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L’Istituto, in via preliminare, ha ricordato che per tutte le Gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Inoltre, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

Infine, l’Istituto ha sottolineato come, laddove l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza – in capo ai soggetti che si sono avvalsi delle misure di sospensione contributiva in commento – dei requisiti, ove prescritti dalla legge, riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato, i provvedimenti di sospensione non verranno riconosciuti e risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario di cui all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dei contributi sospesi da parte di aziende con dipendenti, l’Istituto ha chiarito che, in entrambi i casi sopra indicati, il versamento deve essere effettuato con il modello “F24”.

L’Istituto ha fornito un esempio di compilazione della “Sezione INPS” del modello “F24”, ed ha chiarito che il contribuente deve utilizzare il codice contributo “DSOS” ed esporre la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce (N974-N975-N976), secondo le indicazioni contenute nel Messaggio 23 dicembre 2020, n. 4840, di seguito allegato.

L’Istituto ha chiarito, inoltre, che il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese.

Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importo versato
  DSOS PPNNNNNNCCN9XX mm/aaaa Mm/aaaa  

Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.

Con riferimento, invece, ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Istituto, richiamando le indicazioni contenute nel citato Messaggio 23 dicembre 2020, n. 4840, ha ricordato, in via preliminare, che la contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione, con i seguenti codici:

– 32 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1”;

– 33 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2”;

– 34 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3”.

Nello specifico, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020, recepito nell’articolo 13-quater del decreto-legge n. 137/2020, sono quelli con scadenza legale nel mese di dicembre 2020, secondo le specifiche fornite con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020 – compensi erogati nel mese di competenza novembre 2020 (v. , Newsletter ANCE Brescia – n. 43/2020 del 19/12/2020).

I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi.

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  CXX/C10   mm/aaaa mm/aaaa  

Per quanto non indicati, si rimanda al testo della circolare, di seguito allegato.

ALLEGATO: Messaggio numero 896 del 02-03-2021

Messaggio numero 4840 del 23-12-2020

 

 


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