Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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02.04.2021 - lavoro

INPS – CONGEDO PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI AFFETTI DA COVID19 IN QUARANTENA DA CONTATTO O IN CASO DI ATTIVITÀ DIDATTICA SOSPESA IN PRESENZA – PRIME INDICAZIONI – MESSAGGIO 25 MARZO 2021, N. 1276

L’art. 2 del Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto, ai suoi commi 2 e 3, un congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i lavoratori dipendenti di figli affetti da CoViD19, in quarantena da contatto o nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia stata sospesa.

L’Istituto ha diramato le prime interpretazioni applicative, specificando, in primis, che il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.

Più in particolare, per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere e deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
  • in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo, deve verificarsi una delle seguenti situazioni:
    a) infezione da SARS Covid-19;
    b) quarantena da contatto disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    c) sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non vengono richiesti per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere goduto per periodi coincidenti, in tutto o in parte, con quelli dell’infezione o di quarantena da contatto, nonché di sospensione dell’attività didattica in presenza, ricadenti nell’arco temporale compreso fra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

L’INPS, inoltre, rende noto che sta adeguando la procedura per la presentazione delle domande riferite al nuovo congedo.

L’Istituto conferma, però, che è già possibile per gli interessati fruire del congedo presentandone richiesta al proprio datore di lavoro: in un momento successivo, non appena rilasciata da parte dell’INPS la già citata procedura, gli stessi dovranno attestare l’avvenuto inoltro della domanda in formato telematico.

Per espressa indicazione amministrativa, invece, la domanda relativa ai congedi per la cura di figli portatori di disabilità viene gestita direttamente dall’Istituto.

Da ultimo, è importante sottolineare come l’Istituto ricordi che anche i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, possono astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa: in questo caso, i lavoratori da ultimo citati devono presentare domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS, non essendo prevista, in questa fattispecie, un intervento economico di quest’ultimo.

Allegato:
Messaggio numero 1276 del 25-03-2021

 

 

 

 

 


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