Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
19.03.2021 - lavoro

INPS – CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI PADRI – CHIARIMENTI – CIRCOLARE 11 MARZO 2021, N. 42

L’Inps, con circolare 11 marzo 2021, n. 42, ha fornito chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti a fronte delle modifiche apportate dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) alle disposizioni sulla materia contemplate dalla Legge n. 92/2012.

In particolare, la legge di Bilancio 2021 ha disposto:

  • la proroga delle disposizioni relative al congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
  • l’ampliamento, per l’anno 2021, da sette a dieci giorni della durata del congedo obbligatorio fruibile, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del Sul punto, l’Istituto ha, peraltro, chiarito che, per le nascite e le adozioni/affidamenti (nonché in caso di morte perinatale) avvenuti nell’anno 2020, resta fermo che i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021;
  • la proroga, per l’anno 2021, della possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;
  • la spettanza del congedo obbligatorio e facoltativo anche in caso di morte perinatale, ovvero durante il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. A tale riguardo, l’Istituto ha, peraltro ritenuto, su parere conforme del Ministero del Lavoro, che la tutela debba essere ampliata alla morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore.

In ordine alle modalità di presentazione della domanda, l’Inps, richiamando quanto già precisato con la propria circolare n. 40/2013, ha ricordato che possono presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità sia effettuato direttamente dall’Inps. Nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta la fruizione del congedo solo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà a darne comunicazione all’Inps attraverso il flusso Uniemens, secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

Allegato: Circolare numero 42 del 11-03-2021

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941