INPS – ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI – PRIME INDICAZIONI – RILASCIO PROCEDURA PRESENTAZIONE DOMANDE – MESSAGGIO 22 GIUGNO 2021, N. 2371
Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 23/2021 del 12/06/2021), per segnalare che l’INPS, con messaggio 22 giugno 2021, n. 2371, ha fornito le prime indicazioni in merito all’attuazione della misura “Assegno temporaneo per i figli minori”, introdotta dal decreto-legge n. 79/2021, facendo riserva di approfondire, con apposita circolare di prossima pubblicazione, gli ulteriori aspetti di dettaglio.
In via preliminare, l’Istituto ha ricordato che tale misura è stata introdotta, in via temporanea, per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, articolo 1, in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.
L’Istituto ha chiarito che l’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
L’INPS, inoltre, ha elencato i requisiti che il richiedente deve possedere cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. In particolare il richiedente deve:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
Per quanto riguarda la misura dell’Assegno temporaneo, l’Istituto ha precisato che essa è determinata sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
In merito alle modalità di presentazione delle domande, l’INPS ha chiarito che esse vanno presentate, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso il portale web dell’Istituto, il Contact Center Integrato, ovvero tramite gli Istituti di patronato.
A tale riguardo, l’Istituto ha comunicato che la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura, sarà disponibile online dal prossimo 1° luglio.
Nel messaggio, al quale si rimanda, infine, l’Istituto ha elencato le misure compatibili con l’Assegno temporaneo.
Si segnala al riguardo, che l’Istituto ha ribadito che tale misura è comunque incompatibile con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.
Allegato:
Messaggio_numero_2371_del_22-06-2021
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