INPS – ASPETTI CONTRIBUTIVI IN CASO DI INTERRUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE – MESSAGGIO 5 FEBBRAIO 2021, N. 528
Con messaggio 5 febbraio 2021 n. 528, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, in deroga al divieto di licenziamento. L’Istituto ha fornito, altresì, precisazioni sulla revoca del licenziamento di cui all’art. 14, comma 4, del D.L. n. 104/2020, operante per il periodo dal 15 agosto al 13 ottobre 2020.
Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale
In via preliminare, l’Istituto ha ricordato che l’articolo 14 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, disciplina le ipotesi al ricorrere delle quali ai datori di lavoro è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e si applica la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, nonché le ipotesi nelle quali il datore di lavoro non può esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Il citato divieto di licenziamento, disposto dalla legislazione emergenziale, al momento, fino al 31 marzo 2021, non opera a fronte di alcune fattispecie espressamente previste, tra cui l’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A questi ultimi è riconosciuto, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, il trattamento di disoccupazione NASpI, come specificato dall’INPS nel messaggio 26 novembre 2020, n. 4464 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 41/2020 del 05/12/2020).
L’INPS ha, peraltro, specificato che l’interruzione del rapporto di lavoro interviene a seguito di una risoluzione consensuale, stipulata secondo le modalità espressamente previste dalla norma, ossia tramite accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non anche con accordi territoriali o nazionali) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’effetto risolutivo del rapporto di lavoro si produce soltanto per i lavoratori che aderiscono a tale accordo e secondo le modalità previste dallo stesso.
A tal riguardo, l’Istituto ha comunicato che, a decorrere dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Agosto), le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute per la fattispecie di cui sopra devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
I datori di lavoro che nel frattempo abbiano utilizzato un diverso codice Tipo cessazione devono procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.
Inoltre, l’Istituto ha chiarito che, poiché tale cessazione genera in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, il datore di lavoro è tenuto a versare il c.d. ticket di licenziamento, per la cui quantificazione l’Istituto rimanda alla propria precedente circolare 19 marzo 2020, n. 40 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 04/2021 del 30/01/2021)
L’INPS ha sottolineato che, in via generale, tale contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, per quanto riguarda le cessazioni per la fattispecie di cui sopra intervenute anteriormente alla pubblicazione del messaggio qui illustrato, l’Istituto ha precisato che il contributo di licenziamento deve essere versato, senza applicazione di ulteriori oneri, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021.
Per le ulteriori fattispecie escluse dal divieto di licenziamento, e, in particolare, per quanto attiene alle modalità espositive delle interruzioni del rapporto di lavoro l’INPS rinvia alla citata circolare 19 marzo 2020, n. 40.
Revoca del licenziamento
Con il medesimo messaggio qui illustrato, l’INPS ha fornito indicazioni operative per la gestione degli aspetti contributivi afferenti all’istituto della revoca del licenziamento, introdotta dal comma 4 dell’art. 14 del D.L. n. 104/2020 e successivamente abrogata dalla legge di conversione del D.L. medesimo.
In particolare, in forza della suddetta norma, il datore di lavoro che, nel corso dell’anno 2020, avesse proceduto al recesso da contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo, avrebbe potuto, esclusivamente nel periodo dal 15 agosto al 13 ottobre 2020, revocare tali licenziamenti a condizione di inoltrare contestualmente richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale Covid-19, con decorrenza dalla data di efficacia del licenziamento revocato.
Nel suddetto caso di revoca del licenziamento, il rapporto di lavoro si considera ripristinato senza soluzione di continuità. Poiché il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale, l’Istituto ha chiarito che il rapporto stesso deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata del predetto trattamento di integrazione salariale, al termine del quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.
Tuttavia, l’Istituto ha ricordato che, durante i periodi di integrazione salariale (CIGO/ASO/CIGD), le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria devono versare a quest’ultimo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale richiesto ai sensi del citato comma 4 dell’art. 14.
Alla luce di quanto sopra, l’INPS ha specificato che i datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti a darvi seguito entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese di pubblicazione del presente messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri.
Resta fermo che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo permane secondo le ordinarie scadenze durante i periodi di integrazione salariale non connessi alla fattispecie di cui sopra.
L’INPS ha chiarito, infine, che, a seguito della suddetta revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versare il c.d. ticket di licenziamento. Per il recupero dell’importo eventualmente versato a questo titolo, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig), secondo le consuete modalità.
Allegato:
Messaggio numero 528 del 05-02-2021
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