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09.04.2021 - lavori pubblici

INOSSERVANZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEL BANDO DI GARA – IL MANCATO RECAPITO DELLA PEC, DOVUTO ALLA SATURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA DEL DESTINATARIO, È UN EVENTO IMPUTABILE A QUEST’ULTIMO

(Tar Lazio, Latina, Sez. I, 12 marzo 2021, n. 106)

…omissis…

Rilevato, in particolare:

– In data 20 dicembre 2020, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione con cui il Comune informava della conclusione della procedura di aver provveduto alla pubblicazione dei relativi verbali;

– La pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione (Consiglio di Stato ad. plen., 2/7/2020, n. 12);

– Il messaggio inviato dal Comune resistente, veniva regolarmente accettato dal sistema di posta certificata ma non veniva recapitato al destinatario in quanto la casella di posta risultava piena;

– Sul punto la giurisprudenza specifica che “Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest’ultimo, in ragione dell’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (tra le tante Cassazione Civile, Sez. VI, 11 febbraio 2020 n. 3164);

– La ricorrente ha inviato con pec del 28.12.2020 istanza di accesso agli atti di gara con ciò mostrando di avere avuto comunque conoscenza dell’esito della gara;

– Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato soltanto il 1° febbraio 2021, a distanza di 43 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della pubblicazione degli atti, oltre quindi il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 129 comma 1 c.p.a.

…omissis…

Il ricorso viene dichiarato irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione.

In allegato

Tar Lazio, Latina, Sez. I, 12 03 2021, n. 106

 

 


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