Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.02.2021 - lavoro

INL – LAVORO INTERMITTENTE – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – DIVIETO DI UTILIZZO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE – IMPOSSIBILITA’ – CIRCOLARE 8 FEBBRAIO 2021, N. 1

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare 8 febbraio 2021, n. 1, allegata alla presente, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 13 novembre 2019, n. 29423, è tornato sul tema del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva nell’individuazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 81/2015, delle specifiche esigenze che giustificano il ricorso al lavoro intermittente.

Con la circolare qui in commento, l’Ispettorato ha, quindi, modificato le precedenti indicazioni sul punto, diramate attraverso l’interpello n. 37 del 2008 e la nota n. 18194 del 2016.

Tenuto conto di quanto evidenziato dalla sentenza citata, anche se riferita alla previgente disciplina dell’istituto, ma confermata nel citato art. 13, l’Ispettorato ha rilevato come alla contrattazione collettiva non sia riconosciuto altro potere al di fuori della suddetta individuazione: pertanto, non sussiste alcuna possibilità, per le parti sociali, di concordare il divieto di utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore di riferimento.

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, l’Ispettorato ha, quindi, chiarito che l’attività di vigilanza non deve tenere conto di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente.

Pur in presenza di esse, quindi, o di altre previsioni sul punto previste in contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, l’attività di vigilanza sarà orientata a verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia avvenuto in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia riferite a soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

 

Allegato:

INL Intermittente – Allegato

 


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