INL – CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO STIPULATI DA CONSORZI – NOTA 21 GENNAIO 2021, N. 97
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata nota n. 97 del 21 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al processo di certificazione, di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 276/2003, di contratti di appalto stipulati da consorzi la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate. In particolare, l’Ispettorato affronta la questione se la certificazione citata possa estendersi anche alle consorziate che, pur non avendo richiesto la certificazione, siano le effettive esecutrici del contratto di appalto.
Sul punto, l’Ispettorato ha, in primo luogo, ricordato che la commissione di certificazione è chiamata a verificare se l’appaltatore possa eseguire il servizio assumendo il rischio della sua gestione ed organizzando i mezzi necessari, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003.
Ha, inoltre, rammentato che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali aveva già evidenziato, con la circolare n. 5/2011, “che l’indagine dell’organo certificatore – sia quando la certificazione è richiesta in sede di stipula del contratto, sia successivamente in sede di attuazione del programma negoziale – sarà tanto più pregnante ed efficace se la disamina circa la sussistenza degli elementi e dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 sia effettuata non solo su base documentale ma anche attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni delle parti”.
Ciò premesso, l’Ispettorato, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che l’indagine di “genuinità” del contratto di appalto, da effettuare in sede di certificazione nel caso in cui la parte stipulante sia un consorzio, deve riguardare non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all’appalto e nei cui confronti la certificazione produrrà i suoi effetti, anche laddove l’istanza di certificazione provenga dal solo consorzio.
Ne consegue, pertanto, che la certificazione suddetta non potrà produrre effetti nei confronti di imprese che abbiano aderito al consorzio in un momento successivo alla certificazione stessa e siano intervenute in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto.
Analogamente, la certificazione non potrà produrre effetti, nel caso in cui intervengano, in corso d’opera, altre imprese che, benché fossero già consorziate al momento della stipula dell’appalto e della sua certificazione, non siano state individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso e rispetto alle quali, quindi, la Commissione non abbia effettuato le necessarie verifiche.
L’Ispettorato ha, infine, precisato che le indicazioni fornite nella nota presuppongono che il regolamento del consorzio preveda, quale effetto della sua costituzione e dell’adesione da parte delle consorziate, il vincolo del consorzio a contrattare in nome delle consorziate in ragione del quale è possibile prescindere da un successivo atto di assegnazione o subappalto ai fini dell’esecuzione dei contratti stipulati dal consorzio.
Allegato:
INL97-2021-certificazione-appalto
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