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12.02.2021 - lavori pubblici

INDICAZIONI ANAC ALLE STAZIONI APPALTANTI SUI CORRISPETTIVI A BASE DI GARA PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

Con il Comunicato del Presidente del 3 gennaio 2021 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ribadisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni sulle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.

Come previsto all’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per i servizi di architettura e di ingegneria, le stazioni appaltanti devono utilizzare il DM 17/06/2017 (c.d. decreto Parametri).

Tale obbligo non è, però, stato correttamente recepito da molte stazioni appaltanti, con il proliferare di bandi anomali  con corrispettivi non calcolati sulla base del decreto Parametri e, addirittura, casi di corrispettivi a pochi euro giustificati dal guadagno in immagine nell’aver progettato una determinata opera pubblica o per aver guadagnato in “punteggio”.

Le indicazioni fornite da Anac tuttavia lasciano ampi margini di discrezionalità.

Anac ha, infatti, rilevato il comportamento “anomalo” di molte stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

Anac, però, ha preso come riferimento l’orientamento giurisprudenziale richiamato nel suo parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, secondo il quale l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara.

Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.

Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.

In allegato

Comunicato Presidente Anac 3 febbraio 2021

 


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