INAIL – COVID-19 – INFORTUNIO SUL LAVORO – CERTIFICAZIONI E DENUNCE – CONSIGLI OPERATIVI PER LE IMPRESE
Come si ricorderà, all’inizio del periodo di emergenza pandemica, fu emanata una norma, l’art. 42 del Decreto legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che, secondo alcune interpretazioni, pareva aprire spiragli per una responsabilità datoriale pressoché automatica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, con le immaginabili e delicate ricadute di natura penale e civile, poste, apparentemente senza mediazioni, in capo al datore di lavoro.
Al riguardo, rammentiamo alle imprese, però, che, dapprima, l’INAIL, in via amministrativa, e, successivamente, il legislatore, con uno specifico intervento normativo, hanno contribuito a ridimensionare la questione, confermando l’interpretazione ponderata e non allarmistica da subito sostenuta da ANCE Brescia.
In effetti, in sede di conversione del c.d. “Decreto Liquidità” è stata inserita, anche grazie all’intensa attività di ANCE al riguardo, una profonda modifica della norma di cui al citato art. 42 (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia n. 18/2020 del 13/06/2020).
Infatti, è stato previsto, in linea con quanto richiesto dalla nostra Associazione, che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Con tale ultima previsione, quindi, il legislatore ha inteso meglio circoscrivere ed individuare gli obblighi datoriali, il cui inesatto adempimento apre a responsabilità imprenditoriali per la mancata tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.
Dal canto suo, INAIL, con le circolari 3 aprile 2020, n. 13 e 20 maggio 2020, n. 22, ha inteso affermare che i presupposti per la responsabilità penale e civile del datore di lavoro dovranno essere accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative, considerando, oltre alla rigorosa prova del nesso di causalità, anche l’imputabilità, quantomeno a titolo di colpa, della condotta tenuta dal datore di lavoro.
In altre parole, in virtù degli interventi normativi ed amministrativi sopra ricordati, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzata, secondo le suddette circolari, solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che, nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono rinvenire, in particolare, nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.
Pertanto, visto il perdurare del periodo emergenziale, rinnoviamo l’invito alle imprese di verificare e, soprattutto, aggiornare periodicamente le misure individuate dal protocollo sia se è stato adottato quello redatto da ESEB, e reperibile sul sito dell’Ente, sia quelli provenienti da altre fonti, eventualmente scelti a livello aziendale.
Inoltre, nel caso di un’eventuale ricezione, da parte di un’impresa, di un certificato di infortunio da COVID-19, rinnoviamo il consiglio di contattare il Servizio sindacale di ANCE Brescia, anche per valutare la presenza, in esso, degli elementi di cui si deve comporre, alla luce dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124/65, tale documento. In mancanza degli stessi, infatti, confermiamo l’opportunità e l’importanza di accompagnare la denuncia con la precisazione circa l’assenza degli elementi necessari per consentire al datore di lavoro una denuncia completa.
Sempre in tema della denuncia da ultimo citata, infine, rinnoviamo il suggerimento alle imprese di non esitare, in caso di una ricezione di un certificato di infortunio da CoViD19, a contattare il Servizio sindacale di ANCE Brescia per poter meglio rappresentare, nella stessa, gli elementi, se presenti nella singola fattispecie, che possono risultare favorevoli per un disconoscimento dell’origine lavorativa dell’avvenuto contagio.
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