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04.06.2021 - lavori pubblici

IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2021 LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DECRETO-LEGGE SEMPLIFICAZIONI – LE NOVITÀ DI INTERESSE PER I CONTRATTI PUBBLICI

Si informa che è stato pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, approvato nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 28 maggio.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 1° giugno.

Il decreto, il cui iter di conversione sarà avviato il prossimo 8 giugno, adotta disposizioni per l’attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari.

In particolare:
– si introduce un sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR
– si adottano disposizioni di accelerazione delle procedure amministrative, relative a

  • velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico,
  • semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana (c.d. Superbonus 110%),
  • promozione dell’economia circolare e contrasto al dissesto idrogeologico
  • transizione digitale
  • semplificazione di procedure in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto
  • semplificazione in materia di contratti pubblici
  • semplificazioni per gli interventi nel Mezzogiorno.

In particolare, per quanto di interesse per i contratti pubblici, gli articoli di riferimento sono contenuti al “Titolo IV – Contratti pubblici”, dall’art. 47 al 56, e contengono novità, a titolo esemplificativo, in tema di subappalto, procedure di gara, Collegio Consultivo Tecnico, fascicolo virtuale dell’impresa e gestione degli appalti inerenti gli interventi legati al PNRR.

Entrando nel dettaglio, è possibile trovare negli articoli citati alcune interessanti indicazioni che possono essere così riassunte:

  • modifiche a tempo di alcuni articoli del Codice dei contratti;
  • modifiche miste (a tempo e definitive) di alcuni articoli del Codice dei contratti
  • modifiche definitive di alcuni articoli del Codice dei contratti;
  • procedure speciali per i progetti PNRR.

Si illustrano di seguito i principali provvedimenti di interesse per il settore della contrattualistica pubblica, facendo riserva di ulteriore commento. In allegato, è riportata una sintesi per punti delle sole modifiche al Codice dei Contratti pubblici ad opera del Decreto-Legge in commento e che saranno descritte più in dettaglio di seguito.

Modifiche a tempo di alcuni articoli del Codice dei contratti – Proroghe fino al 30 giugno 2023
Ritroviamo alcune modifiche a tempo del Codice dei contratti:

  • nell’articolo 51 rubricato “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”;
  • nell’articolo 52 rubricato “Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti”.

In breve, per quanto riguarda il Decreto Semplificazioni 2020:

  • Tutte le deroghe per gli appalti sotto-soglia già previste dal Decreto Semplificazioni del 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2023 e non scadranno dunque a fine 2021;
  • Anche le procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia sono prorogate al 30 giugno 2023 ad eccezione della maxi-deroga che permetteva di affidare senza bando anche gli appalti sopra-soglia legati all’emergenza sanitaria nel settori nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche etc…. Questa opportunità, in verità non si sa quanto sfruttata, scadrà a fine anno 2021.
  • Per i lavori, la possibilità di affidamento diretto (senza consultazione delle imprese) resta a 150mila euro;
  • Sono ridefinite le soglie per la procedura negoziata senza bando che permette di invitare meno imprese. Infatti, sparisce la soglia che prima prevedeva cinque inviti tra 150mila e 350mila euro. Si stabilisce invece un gradino unico tra 150mila e un milione di euro in cui alla procedura negoziata, anticipata da avviso di indagine di mercato o consultazione degli elenchi di operatori come di norma e prassi, saranno invitati almeno cinque operatori. Sopra il milione e fino alla soglia comunitaria dei lavori fissata ai 5,35 milioni gli inviti necessari per la procedura negoziata saranno 10 e non più 15;
  • L’affidamento diretto per servizi e forniture viene fissato a 139mila euro, includendo anche i servizi di architettura e ingegneria che invece prima avevano una soglia specifica più bassa (75mila euro):
  • Le verifiche antimafia semplificate già previste sono prorogate fino al 30 giugno 2023, così come la possibilità di invocare l’urgenza e i limiti alla sospensione dei lavori;
  • Anche l’obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico viene esteso fino alla stessa data e si prevede che il Mims debba emanare nuove linee guida sul suo funzionamento entro 60 giorni dal decreto, costituendo anche un osservatorio sul Cct presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. I presidenti dei Cct devono spedire atti di costituzione e determinazioni entro 5 giorni;
  • Estese anche le deroghe sulla conferenza di servizi semplificata e sul danno erariale contestabile solo in caso di dolo;

Nel dettaglio, per quanto riguarda le modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 12/2020, c.d. “Semplificazioni”, alla lettera a) del comma 1, si prevede la modifica dell’articolo 1 del citato decreto – legge, intervenendo al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020. Tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il “sotto-soglia” (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).
Si conferma l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro e viene elevato a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici.
Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria ed architettura) da 139 mila euro fino alle soglie comunitarie mentre, per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia comunitaria, l’invito deve riguardare almeno dieci operatori. (punto 2.2 che modifica la lettera b) del comma 2).
Le procedure di affidamento semplificate previste nel suddetto comma si applichino, nel caso sussista la necessità, anche agli interventi inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La lettera c) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, in materia  di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.
La lettera d) modifica l’articolo 5 del decreto – legge n. 76 del 2020 in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica al fine di prorogarne l’efficacia sino  al 30 giugno 2023 (punto 1) nonché di chiarire (punto 2) che, nelle ipotesi di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19 – e gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, le stazioni appaltanti o le autorità competenti autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori, sulla base del parere (e non già determinazione) del Collegio consultivo tecnico.
Con la lettera e) si apportano modifiche all’articolo 6 del decreto – legge n. 76 del 2020, recante la disciplina il Collegio consultivo tecnico. In particolare, al punto 1) si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute, in scadenza al 31 dicembre 2021. Le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti.
Al punto 3), al fine in rafforzare il valore delle determinazioni assunte dal Collegio consultivo tecnico, nonché la loro efficacia conformativa, si modifica il comma 3, stabilendo che,  fermo restando quanto previsto dagli artt. 92 e 96 c.p.c., laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Al punto 4) si interviene sul comma 7, sopprimendo il secondo periodo (il quale prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetta un gettone unico onnicomprensivo) e si provvede ad inserire, ai fini del necessario coordinamento normativo, il riferimento alle linee guida previste dal nuovo comma 8-ter.
Al punto 5) si prevede l’inserimento nell’articolo 6 del nuovo comma 8- bis. In particolare, il comma 8-bis prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Infine, si stabilisce che con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull’attività dei collegi consultivi tecnici, al quale ciascun Presidente dei detti collegi è tenuto a trasmettere gli atti di nomina e le determinazioni assunte dal collegio entro cinque giorni dall’adozione. Ai componenti dell’osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
La lettera f) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 8, comma 1, che prevede che:
–  la consegna dei lavori in via d’urgenza è sempre autorizzata;
– si possa ovviare alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario;
– si possano applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie;
-si possano prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori.
La lettera g) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 13, comma 1, recante “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi”.
La lettera h) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Le modifiche apportate si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto, cioè successivamente al 1° giugno 2021. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto in parola ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Estese fino al 30 giugno 2023 anche deroghe e sospensioni del Dl Sblocca-cantieri del 2019
In breve, per quanto riguarda il Decreto “Sblocca -Cantieri”:

  • Continueranno a restare in vita fino al 30 giugno 2023 le deroghe che consentono ai Comuni non capoluogo di appaltare in proprio (ma la deroga non vale per le opere del Pnrr);
  • Si potrà utilizzare l’appalto integrato fino al 30 giugno 2023;
  • Rimarrà congelato l’albo dei commissari di gara presso l’Anac.;
  • Viene cancellata poi la relazione che il governo avrebbe dovuto trasmettere al parlamento sugli effetti di queste sospensioni entro il prossimo novembre;
  • Fino al 31 dicembre 2023, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174 (sospesa fino al 30/06/2023 la “terna dei subappaltatori” nei contratti di appalto e nelle concessioni), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore;
  • Prorogata fino al 30 giugno 2023 anche «l’inversione procedimentale», cioè la possibilità di valutare le offerte prima di verificare i requisiti delle imprese, prevista anche dal Dl Semplificazioni dell’anno scorso;
  • Ok alla possibilità di avviare la progettazione delle opere con fondi limitati al progetto fino al 2023, così come la possibilità di appaltare manutenzione ordinaria e straordinaria senza progetto esecutivo;
  • Fino al 30 giugno 2023 i pareri del Cipe saranno necessari solo per le opere oltre 100 milioni (norma identica a quella prevista in un altro punto del provvedimento per le opere Pnrr) , mentre tra 50 e 100 milioni se ne occuperanno i provveditorati. Sotto i 50 milioni si farà a meno del parere;
  • Prorogate fino al 2023 anche le norme che consentono di apportare varianti anche su progetti sottoposti ad archeologia preventiva e la misura che consente di dare l’ ok alle varianti su progetti definitivi approvati dal Cipe senza ripassare dal Cipe, nel caso non superino il 50% del valore del progetto.

Nel dettaglio le disposizioni del nuovo decreto-legge intervengono sull’articolo 1 del decreto-legge “Sblocca cantieri” n. 32 del 2019, convertito nella Legge 55/2019.
In particolare, la lettera a), numero 1.1, proroga al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale di disapplicazione di alcune norme del codice dei contratti pubblici.
Il numero 1.2 della medesima lettera a), modifica l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge. Detta disposizione prevede che al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, alcune norme del codice dei contratti pubblici, tra cui quella contenuta nell’articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate. Detta ultima disposizione prevede che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede ricorrendo o a una centrale di committenza o a oggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
La modifica ora introdotta limita la possibilità di disapplicare le procedure di cui al richiamato articolo 37, comma 4, alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Si prevede inoltre che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.
Il numero 2) della medesima lettera a), abroga l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, che prevede che entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, sopra richiamata, per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
Il numero 3) proroga fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale è prevista l’applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali (“inversione procedimentale”). Detta disposizione prevede che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti e che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara.
Il numero 4) modifica il comma 4, prorogando fino al 2023 la possibilità, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Il numero 5) modifica il comma 6 prorogando dal 2021 al 2023 la previsione della redazione di una progettazione semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.
Il numero 6) modifica il comma 7, relativo al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prorogando fino al 30 giugno 2023 il periodo nel quale il Consiglio, in deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. La norma fa comunque salve le disposizioni speciali in materia di progetti relativi alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta.
Il numero 7) modifica il comma 10 prorogando fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
Il numero 8) modifica il comma 15 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato.
Il numero 9) modifica il comma 18 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici, riferite al subappaltatore e la terna dei subappaltatori negli appalti e nelle concessioni.

Modifiche miste (a tempo e definitive) di alcuni articoli del Codice dei contratti – Subappalto
Tali modifiche riguardano l’istituto del subappalto, di cui all’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici, al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273, in particolare con riferimento alla criticità della disposizione in parola che pone un limite percentuale al subappalto prestabilito per legge su tutti gli appalti.

In breve:

  • sino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
  • dal 1° novembre 2021, viene eliminata qualsivoglia limitazione al subappalto con alcune precisazioni. Toccherà infatti alle stazioni appaltanti indicare le quote di subappalto ammesse, tenendo conto di una serie di fattori tra cui il rischio infiltrazioni e la sicurezza delle prestazioni. In ogni caso non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione del contratto oppure l’oggetto principale dell’appalto. Viene anche eliminato il tetto del 30% per il subappalto delle categorie superspecialistiche;
  • dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri, quindi dal 1° giugno 2021, sono modificati il comma 1 ed il comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti in cui è precisato, rispettivamente, che:
    • a pena di nullità il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
    • il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Viene abrogata la disposizione che riguarda il limite del 20% di ribassabilità dei prezzi.
  • Anche il subappaltatore diventerà responsabile (in solido con l’appaltatore) nei confronti della stazione appaltante;
  • Deve essere adottato il Durc di congruità dell’incidenza della manodopera;
  • Viene assicurata la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e si destinano risorse (un milione per il 2021 e due milioni all’anno per i cinque anni tra il 2022 al 2026) per il suo funzionamento.

Nel dettaglio, con la modifica al comma 1, lettera a) si stabilisce che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Di conseguenza viene abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che prevede l’innalzamento del limite del subappalto dal 30 al 40 per cento fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, alla lettera b),  al punto 1) si provvede a modificare il comma 1 del citato articolo 105 al fine di stabilire che, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Si chiarisce comunque che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni previste dall’articolo.
Infine, al punto 2), si modifica il comma 14 disponendo che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Tale disposizione si rende necessaria per garantire la tutela dei lavorati dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20 per cento) al ribasso. Tale soppressione si è resa necessaria per risolvere la procedura di infrazione sul punto, la quale ritiene l’ordinamento interno non compatibile con le direttive euro-unitarie laddove si prevede un limite prestabilito per legge per il ribasso d’asta.

Al comma 2 si prevedono delle ulteriori modifiche al citato articolo 105 che entrano in vigore a partire dal 1° novembre 2021. In particolare, alla lettera a) si sostituisce il terzo periodo del comma 2, dove è previsto il limite percentuale del subappalto, oggetto della citata procedura di infrazione, stabilendo che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare,  di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Tali disposizioni si rendono opportune per consentire alle stazioni appaltanti di poter prevedere, previa adeguata motivazione, delle limitazioni al subappalto per casi di particolare rilevanza predeterminate per legge.
Si provvede, inoltre, alla lettera b) ad abrogare il comma 5 che prevede delle limitazioni del sub appalto per le opere c.d. super specialistiche (via il limite di subappalto delle stesse fissato nel 30%, anche in questo caso per eliminare nel Codice qualsiasi riferimento generico a limiti quantitativi legati al subappalto). Infine, alla lettera c), si interviene sul comma 8 al fine di prevedere che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, a fronte della disposizione vigente la quale stabilisce che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Modifiche definitive di alcuni articoli del Codice dei contratti – Banca dati unica e fascicolo virtuale per le gare
Le modifiche definitive al Codice dei contratti sono contenute nell’articolo 53 rubricato “Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici” al comma 5.

Nel dettaglio sono modificati:

  • i commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis dell’articolo 29 rubricato “Principi di materia di trasparenza
  • il comma 6-bis dell’articolo 36 rubricato “Contratti sotto soglia”;
  • il comma 2 dell’articolo 77 rubricato “Commissione giudicatrice”;
  • i commi 1, 2, 3 e 4 con l’inserimento, anche, del comma 4-bis nell’articolo 81 rubricato “Documentazione di gara

In breve:

  • Gli enti locali in futuro dovrebbero trasmettere dati e informazioni soltanto alla Banca dati nazionale degli appalti dell’Anac, che diventerà il punto unico di pubblicazione.
  • Nasce poi il fascicolo virtuale dell’operatore economico e si stabilisce che le altre amministrazioni responsabili di certificare i requisiti delle imprese dovranno trovare il modo di renderle disponibili «in tempo reale» e «in formato digitale» queste informazioni alla banca dati dell’Anac. (non sono però indicati tempi di attuazione e sanzioni in caso di inerzia).
  • Anac dovrà emettere un provvedimento sul potenziamento della banca dati (senza indicare scadenze).

Nel dettaglio, il comma 5 reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La lettera a) novella in più parti l’articolo 29. In particolare, al punto 1) si modifica il comma 1, primo periodo ampliando l’ambito di operatività degli obblighi di pubblicazione ivi previsti anche alla fase dell’esecuzione. Al punto 2, si modifica il comma 2 che prevedeva che gli atti di cui al comma 1 dovessero essere pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’Anac, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. Il nuovo comma 2 prevede che tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’Anac attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. L’Anac garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, e, ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Il punto 3) integra il comma 3 che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici e che le stesse operano, in particolare, in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. Si precisa, infatti, che tale interazione operi anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici.
Il punto 4) modifica il comma 4 al fine di affermare l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, come modificata dal punto 2) della presente lettera. Il punto 5) modifica il comma 4-bis nella parte in cui prevedeva che il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Anac e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividessero un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni. Stabiliva, inoltre, che per le opere pubbliche il protocollo deve basarsi su quanto previsto dal decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Il comma 4-bis riformulato, invece, afferma il principio secondo cui l’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’Anac, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. Si conferma la previsione, contenuta nella vigente formulazione, secondo cui l’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
La lettera b) modifica l’articolo 36, comma 6-bis, al fine di rendere coerente la previsione per le verifiche per il sottosoglia alle modifiche introdotte all’articolo 81, di cui alla lettera c), punti 1), 2) e 3).
Con la lettera c) si prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, i lavori della commissione giudicatrice devono essere svolti di regola a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.
Alla lettera d) si modifica l’articolo 81, al fine di consentire il contenimento della spesa e di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle stazioni appaltanti, velocizzando le operazioni di verifica e controllo dei requisiti.
In particolare, il punto 1 reca la nuova denominazione della banca dati, in Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Dopo l’Avcpass e poi lo spostamento (virtuale) della Banca dati dall’Anac al ministero delle Infrastrutture prende vita l’ennesimo tentativo di gestire in tempo reale attraverso una banca dati unica la partecipazione alle gare d’appalto delle imprese italiane, verificandone i requisiti per via telematica. La richiesta di potenziare la banca dati gestita dall’autorità facendone il perno dell’intero sistema di gestione delle gare d’appalto arriva direttamente dal presidente dell’Anac Giuseppe Busia che ne ha fatto un cavallo di battaglia.
Il punto 2 sostituisce il comma 2 statuendo che l’Anac individua, con proprio provvedimento, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della banca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’Anac, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida in materia. Il punto 3 interviene sul comma 3 che demanda al provvedimento di cui al comma 2 come modificato al punto 1, anziché ad un decreto, le modalità di attuazione del comma 3. Inoltre, si sopprime l’inciso che subordinava le segnalazioni dell’Anac alla preventiva informativa da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Il punto 4 riscrive il comma 4 che, nella nuova formulazione, prevede che, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati necessari alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione SOA di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, fermo restando che i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.  In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.  Il punto 5 inserisce un nuovo comma (il 4-bis) al fine di prevedere che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità con i sistemi telematici secondo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida in materia. L’Anac, inoltre, garantisce, l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Si prevede, infine, che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, l’Anac può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.
La lettera e) interviene sul comma 7 dell’articolo 85 con una modifica di coordinamento necessaria (“provvedimento” al posto di “decreto”).
La lettera f) sopprime il quarto periodo dell’articolo 213, comma 8, che prevedeva modalità di interscambio tra Anac e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle informazioni finalizzate a garantire la prevenzione della corruzione, evitando, al contempo, sovrapposizioni di competenze e ottimizzazione nell’utilizzo dei dati. Ciò in conseguenza della rivisitazione dell’articolo 81, in ragione delle modifiche di cui alla lettera d).
La lettera g) interviene sul comma 13 dell’articolo 216 con una modifica di coordinamento necessaria (“provvedimento” al posto di “decreto”): in ogni caso, fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC. Non sono infatti dettati termini e scadenze dal Decreto-legge in commento.

Procedure speciali per i progetti PNRR
Sono contenuti provvedimenti sugli specifici interventi del PNRR agli articoli 48 (affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC), 50 (esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC), 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione per interventi legati al Pnrr) e 56 (semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR.

Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza, su questioni d’interesse di più Regioni o Province autonome. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

Viene istituita una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che supporta le attività della Cabina di regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026. Presso la Presidenza viene anche istituita un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano.

È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile. Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano.

Inoltre, presso il MEF è istituito un ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato con funzioni di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione.

Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Per ogni procedura è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all’esecuzione ai progetti.

In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica – se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni – propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Se il dissenso, il diniego o l’opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza.

Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.

Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR.

Il contratto di un intervento legato al PNRR diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede, invece, che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

– Valutazione di impatto ambientale (VIA)

  • Sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni.
  • È istituita una apposita commissione tecnica per la VIA.
  • È previsto l’esercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura.
  • Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale

 

  • Premi e penali per l’esecuzione dei contratti legati al PNRR.

Per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare, saranno previsti “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale. Saranno anche previste penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille al giorno e da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, con un massimo del 20 per cento dell’ammontare stesso (netto contrattuale).

  • Appalto integrato

Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.

– BIM

Per le procedure relative ai progetti di PNRR, si prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016, tipo BIM. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo di tali metodi e strumenti elettronici, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

Il riferimento alla progettazione di tipo Bim (Building information modeling) in realtà è poco comprensibile visto che le norme già in vigore prevedono l’obbligatorietà di ricorrere alla progettazione in Bim per tutte le opere di valore superiore a 15 milioni di euro e tra sei mesi (il primo gennaio 2022) questa soglia si abbasserà a 5,3 milioni: un valore in cui rientreranno ampiamente tutte le grandi opere del Recovery.

  • Parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Il decreto stabilisce che per i progetti del Pnrr il parere dell’organo tecnico è reso «esclusivamente sui progetto di fattibilità tecnico-economica» (statale o finanziati dallo Stato per oltre il 50%) di importo superiore a cento milioni, senza valutazioni sulla congruità dei costi. Sotto i cento milioni non ci sarà bisogno di parere. Anche qui le indicazioni di dettaglio sono rimandate a un provvedimento attuativo che il presidente del Consiglio superiore è chiamato a emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

Si pubblicano, in allegato:
DL_Semplificazioni_31_maggio_2021_n.77 – Gazzetta Ufficiale
Relazione-tecnica_DL 77 – Semplificazioni_2021
Relazione-illustrativa al DL 77
Scheda di sintesi per punti delle modifiche al Codice dei Contratti pubblici – DECRETO-LEGGE 31 05 2021 N. 77
Slide MIMS principali novità del provvedimento Decreto – Legge 77 del 31 maggio 2021

 

 


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