Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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19.02.2021 - lavoro

GARANTE PRIVACY – COVID-19 – GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE – VALUTAZIONE A LIVELLO AZIENDALE CIRCA L’OBBLIGATORIETÀ DELLA VACCINAZIONE – RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE – TUTELA DEI DATI PERSONALI – FAQ DEL 16 FEBBRAIO 2021

L’Autorità Garante per la protezione dei dati ha pubblicato, il 16 febbraio scorso, sul proprio sito internet, una serie di FAQ attraverso le quali ha espresso la propria prima posizione circa il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni antiCoViD19 nel contesto lavorativo.

Con tali FAQ, è stato chiarito, in particolare, che il datore di lavoro non è autorizzato a chiedere ai propri dipendenti informazioni sul loro stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19.

L’Autorità non considera legittimo tale trattamento nemmeno se effettuato con il consenso del lavoratore, non potendo quest’ultimo costituire, ad avviso del Garante, una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo.

Dalle indicazioni diramate emerge come nemmeno il Medico competente possa comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Peraltro, il Garante, nell’auspicare un intervento del legislatore che dirima la questione dell’obbligatorietà, o meno, della vaccinazione come requisito per lo svolgimento di alcune attività professionali, valorizza il ruolo del Medico competente, quale uno dei riferimenti necessari per la gestione dell’emergenza a livello aziendale.

In effetti, quest’ultimo può trattare, in considerazione della sua funzione, i dati sanitari dei lavoratori sia nell’ambito della sorveglianza sanitaria che in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica: nei dati trattabili certamente rientrano le informazioni relative alla vaccinazione.

In base al quadro normativo vigente, il datore di lavoro può, invece, acquisire i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati.

Di conseguenza, ad avviso del Garante, il datore non può chiedere direttamente al lavoratore la sua situazione avuto riguardo alla vaccinazione antiCoViD19: può, però, esserne informato dal Medico competente, il quale formuli, in totale autonomia, un giudizio sull’idoneità, o meno, alla mansione di un lavoratore che non sia (o non sia ancora) vaccinato.

Pare di poter leggere nella posizione del Garante la conferma circa la possibilità per il datore di adottare tutte le misure di sicurezza valutate dallo stesso come adeguate contro la diffusione del contagio a livello aziendale, al di là della questione privacy. La scelta se far rientrare, nell’ambito di tali misure, la vaccinazione, però, non può essere assunta dal datore di lavoro unilateralmente, in quanto, ad avviso del Garante, solo al Medico competente spetta il compito di valutare l’utilità e l’obbligatorietà del vaccino come valida o necessaria misura contro il diffondersi del contagio nel luogo di lavoro.

Stante la delicatezza e la complessità della situazione, aumentata dalla posizione espressa dall’Autorità Garante per la protezione dei dati, ci riserviamo di aggiornare le imprese, non appena intervenissero altri provvedimenti, auspicabilmente di natura normativa, sul tema.

 

Allegato:
GARANTE PRIVACY FAQ

 

 

 


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