FORMARE PER ASSUMERE – INCENTIVI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI – CHIARIMENTI – PUBBLICAZIONE FAQ 3 AGOSTO 2021 – INDICAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO – PUBBLICAZIONE D.D.U.O. 28 LUGLIO 2021, N. 10373
Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 28/2021 del 17/07/2021) per informare che sul sito di Regione Lombardia, nella sezione dedicata al bando Formare per assumere, sono state pubblicate, in data 3 agosto 2021, le FAQ contenenti alcuni importanti chiarimenti in merito alla fruizione delle misure previste.
In particolare, evidenziamo di seguito le principali risposte elaborate da Regione Lombardia, rimandando, per quanto non riportato, e con specifico riferimento al voucher formativo, all’elenco completo delle FAQ, di seguito allegato.
È contemplata la possibilità di cumulo con gli esoneri contributivi previsti dalla normativa nazionale vigente con particolare riferimento all’esonero triennale previsto dalla Legge di bilancio 2018 e all’incentivo per l’assunzione di donne o di over 50 previsto dalla L. 92/2012?
- Nel caso in specie si conferma la possibilità di cumulo.
Un’azienda in situazione di crisi può richiedere il contributo?
L’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
Le persone che vengono assunte devono risultare prive di impiego almeno nei 30 giorni prima dell’assunzione: tale requisito deve essere anche accompagnato dall’iscrizione al Centro per l’impiego?
L’Avviso non prevede come requisito l’iscrizione al Centro per l’impiego.
La condizione “privi di impiego da almeno 30 gg” è verificata attraverso lo stato occupazionale con sottoscrizione DID o può essere sufficiente produrre una autocertificazione?
La condizione “Lavoratori che prima dell’assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni” richiesta dall’Avviso è confermata dalla assenza sul sistema delle COB di un Comunicazione Obbligatoria di Avvio Rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, intestata alla persona assunta. Tale condizione è dichiarata dall’azienda e verificata automaticamente dal sistema informativo al momento della presentazione della domanda di contributo. In assenza dei requisiti previsti dall’Avviso non è possibile procedere all’invio della domanda.
Un’impresa con sede legale in Lombardia ma unità operative in altre regioni può accedere all’incentivo?
Come indicato nell’Avviso, possono accedere al contributo i datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia e il destinatario deve essere assunto in una sede operativa lombarda.
I tirocinanti che hanno un percorso attivo presso l’azienda, rientrano nella categoria “persone prive impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni”?
Il tirocinio extracurriculare, non essendo un rapporto di lavoro, non può essere considerato un’“impiego”. In assenza di rapporti di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni, il tirocinante mantiene la condizione di “persona priva di impiego” come richiesto dall’Avviso.
Quali sono le tipologie di contratto ammesse al contributo?
Sono ammessi i contratti di lavoro avviati a partire dall’8 luglio 2021 che abbiano le seguenti caratteristiche:
- a tempo indeterminato,
- a tempo determinato di almeno 12 mesi,
- in apprendistato;
a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Quali tipologie di contratto sono esclusi?
Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali:
- lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro occasionale;
- lavoro accessorio;
- lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU);
- contratto di agenzia;
- associazione in partecipazione;
- lavoro intermittente (job on call);
- lavoro domestico.
Ai fini del riconoscimento del contributo, sono ammissibili il contratto a chiamata o i voucher?
Il contratto a chiamata (lavoro intermittente) e i voucher (lavoro accessorio) non sono contratti ammissibili ai fini del contributo.
Al momento della presentazione della domanda di contributo, il lavoratore deve essere già stato assunto ed aver concluso il percorso formativo?
Per l’inoltro della domanda di contributo è necessario:
1 – che la persona sia già stata assunta (si ricorda che sono validi i rapporti di lavoro instaurati a partire dall’8 luglio 2021).
2 –che nella domanda di contributo (dato che l’incentivo è condizionato alla formazione), sia prevista la formazione.
La formazione può essere erogata prima o dopo l’assunzione purché avviata a partire dal 8 luglio.
Il destinatario può aver avuto in precedenza rapporti di lavoro con la medesima azienda (escludendo gli ultimi 30 giorni nei quali era privo di qualunque contratto)?
I precedenti rapporti con l’azienda che intende assumere la persona non sono rilevanti.
Come può verificare l’azienda se il lavoratore nei 180 gg precedenti l’assunzione ha concluso una misura regionale di politica attiva?
Ai fini della compilazione della domanda di contributo l’azienda deve acquisire le relative informazioni dal destinatario. Il possesso di tale requisito dichiarato dall’azienda al momento della presentazione on line della domanda di contributo, viene verificato in automatico dal sistema attraverso la banca dati regionale. In assenza dei requisiti previsti dall’Avviso il sistema informativo non consente l’invio della domanda.
In riferimento all’età dei lavoratori, c’è un’età minima per poter accedere al contributo (es. lavoratori under 30)?
No
Quali sono le condizioni per il riconoscimento dell’incentivo?
L’incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall’attestato di partecipazione) ed è subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell’incentivo.
L’incentivo ed i voucher sono riconosciuti anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato stipulato dopo l’08/07/21?
Sì. L’unica condizione è che il contratto di lavoro soggetto a trasformazione sia stato sottoscritto a partire dal 8 luglio 2021.
Per quanto riguarda il voucher formazione, entro che termine dalla presentazione della domanda di contributo è necessario avviare e completare la formazione?
Una volta concessa l’agevolazione da parte di Regione, il soggetto richiedente può presentare, dopo il completamento del percorso formativo, la domanda di liquidazione del voucher per la formazione e del voucher per i servizi di ricerca e selezione, se del caso. Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, entro 15 mesi, (450 giorni) dalla data di concessione dell’agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell’agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, una domanda di liquidazione unica per il voucher per i servizi di ricerca e selezione e per il voucher per la formazione, allegando la documentazione richiesta dall’Avviso.
Il voucher può essere richiesto anche prima della conclusione delle ore di formazione oppure è necessario attendere la fine del percorso oppure è solo la liquidazione che deve avvenire alla fine del percorso?
La formazione può essere avviata a partire dal 8 luglio 2021 ed eventualmente prima dell’assunzione ma viene riconosciuta solo a fronte di un contratto di lavoro sottoscritto a partire dal 8 luglio 2021. Una volta concessa l’agevolazione da parte di Regione, il soggetto richiedente può presentare la domanda di liquidazione del voucher per la formazione e del voucher per i servizi di ricerca e selezione, se del caso.
Entro quando l’azienda deve presentare domanda di liquidazione del voucher formazione?
Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, entro 15 mesi, (450 giorni) dalla data di concessione dell’agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell’agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, una domanda di liquidazione unica per il voucher per i servizi di ricerca e selezione e per il voucher per la formazione allegando la documentazione richiesta
Quali tipi di contratto di apprendistato sono ammissibili?
È ammissibile qualsiasi tipologia di apprendistato (I, II e III livello).
Per quale tipologia di apprendistato è ammissibile il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale?
Il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale è ammissibile unicamente per l’apprendistato di II livello. Non è invece riconosciuto qualora l’assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato di I o III livello.
Riportiamo, inoltre di seguito il D.d.u.o. n° 10373 del 28 luglio 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del 4 agosto 2021, contenente indicazioni, come anticipate nella Newsletter ANCE Brescia – n. 30/2021 del 31/07/2021, in merito all’applicazione dell’incentivo e del voucher formazione anche al contratto di apprendistato.
Allegati: FAQ_03_08_2021
SEO31_04-08-2021_formare per assumere_apprendistato
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