Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
03.11.2021 - Evidenza

FONDO ADEGUAMENTI CARO MATERIALI – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E MODALITÀ DI ACCESSO

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021 il Decreto del MIMS del 30 settembre 2021, finalizzato a definire le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e previsto dall’articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021, convertito nella Legge 106/2021 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici”.

Il fondo, che ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, è stato creato appositamente per consentire i ristori alle imprese, dovuti ai rincari eccezionali dei prezzi di molti materiali dell’edilizia verificatisi nel primo semestre dell’anno, nel caso in cui le p.a. non dispongano di proprie risorse.

Rimane, tuttavia, al momento ancora non disposto il decreto del Mims sulle rilevazioni dei prezzi dei materiali per le compensazioni riferite al primo semestre di quest’anno, che completa i decreti attuativi previsti dalla norma citata. Tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 31 ottobre ma così non è avvenuto. Dalla pubblicazione in gazzetta di questo provvedimento importantissimo, e che Ance sta sollecitando, scatteranno, infatti, i 15 giorni di tempo nei quali le imprese dovranno fare richiesta di compensazione alle stazioni appaltanti. Se ne prevede ora l’uscita entro la prima metà del mese di novembre, a causa dei lavori di reperimento dei prezzi ancora in corso da parte del Ministero, monitorati costantemente da Ance.

Tornando al Fondo, il provvedimento appena pubblicato in Gazzetta definisce, pertanto, le modalità di gestione del fondo, le regole di accesso e i criteri di erogazione delle risorse, al fine di garantire che l’accesso sia paritario per tutte le dimensioni di impresa (piccole, medie e grandi), nonché per assicurare proporzionalità nell’assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto, il Fondo di 100 milioni è ripartito tra le 3 categorie di imprese – piccole, medie e grandi – nel seguente modo:

– 34 milioni alle Piccole Imprese: intendendosi per tali le imprese che si qualificano in gara (nel caso di importo inferiori a 150 mila euro), oppure hanno un’attestazione SOA fino alla Classifica II (516 mila di euro). Si ricorda che, nel caso di qualificazione in gara per questa fascia d’importo, la comprova dei requisiti implica:

1) in linea generale, la dimostrazione di:
– a) lavori analoghi per importi equivalenti eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
– b) un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente che non sia inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
– c) adeguata attrezzatura tecnica;

2) nei lavori riguardanti i beni culturali, la dimostrazione di:
– a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico con titolo idoneo secondo la disciplina vigente;
– b) avere un organico determinato secondo quanto previsto in merito all’idoneità organizzativa;
– c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

– 33 milioni alle Medie Imprese: intendendosi per tali le imprese in possesso di un’attestazione SOA dalla III alla VI classifica (da euro 1 mln a 10,3 mln).

– 33 milioni alle Grandi Imprese: intendendosi per tali le imprese in possesso di un’attestazione SOA nella VII o nella VIII classifica (per importi superiori a euro 15,5 mln).

Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse nella categoria di appartenenza in ragione della propria qualificazione SOA, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato. Nel caso dei RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese), ciascun raggruppamento concorre in ragione della qualificazione posseduta dall’impresa mandataria.

Come detto, si attende ora il decreto che definirà sia i prezzi dei materiali che hanno subìto le maggiori variazioni sia i parametri per stabilire l’entità delle compensazioni per far partire la “macchina” delle compensazioni, che anche a detta di Ance non sarà rapidissima. Le richieste di compensazione da parte delle imprese, come previsto dall’art. 1 septies, andranno inviate entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del decreto dei prezzi, a pena di decadenza.  Il decreto sul Fondo all’art. 2, comma 2, detta invece le regole del gioco per ciò che riguarda le stazioni appaltanti: queste sono tenute, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere – una richiesta di accesso al fondo per le istanze di compensazione pervenute. Per questo motivo, Ance prevede tempi non rapidi per i ristori alle imprese, qualora le p.a. non dispongano di proprie risorse e debbano attingere al fondo.

Si ricorda infatti che le stazioni appaltanti, al fine di far fronte agli adeguamenti dovuti alle imprese, ai sensi del comma 6 della norma, debbano decorrere nell’ordine alle seguenti misure:

– il 50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico;
– eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento;
– i ribassi d’asta;
– somme disponibili relative ad altri interventi, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione;

Le Amministrazioni che non siano in grado di coprire l’importo degli adeguamenti dovuti alle imprese con risorse proprie, in quanto insufficienti, possono accedere al Fondo.

Il decreto sul Fondo appena pubblicato fornisce, tuttavia, alcune indicazioni utili alle imprese che dovranno predisporre l’istanza di compensazione, contenute ai commi 3 e 4 dell’art. 2 del Decreto 30 settembre 2021.
Il comma 3 prevede che alla richiesta di accesso al Fondo (inoltrata dalla stazione appaltante) l’ente pubblico dovrà allegare le istanze di compensazione fatte pervenire dalle imprese unitamente alla documentazione connessa (a condizione che dette istanze rispettino i criteri di ammissibilità prescritti dal decreto sulle variazioni che sarà emanato a breve e che pervengano nel termine decadenziale di 15 giorni).

Il comma 4 chiarisce che, per ciascuna istanza di compensazione in aumento, la stazione appaltante dovrà, altresì, inviare:

– la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa unitamente all’istanza di compensazione;
– l’attestazione dell’importo definitivo ammesso a compensazione, secondo i criteri della categoria di appartenenza;
– una dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie proprie per far fronte al pagamento delle compensazioni.

Le risorse verranno assegnate alle amministrazioni richiedenti in ragione dell’importo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo superi la quota assegnata a ciascuna categoria di impresa, verrà attuata una partecipazione di tipo proporzionale alla distribuzione delle risorse. In questo caso, la percentuale di partecipazione sarà determinata rapportando l’ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all’importo complessivo delle richieste di accesso alla medesima categoria. Le amministrazioni applicheranno la percentuale così calcolata per ogni istanza di compensazione.

Il Ministero provvederà a comunicare alle amministrazioni richiedenti l’assegnazione delle risorse, affinché possano procedere al pagamento delle compensazioni a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione. Nel caso dei RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) le risorse saranno assegnate all’impresa mandataria, che provvederà alla ripartizione pro quota tra le varie associate, sulla base di accordi tra le medesime assunti.

In ogni caso, l’assegnazione delle risorse alle amministrazioni richiedenti sarà pubblicata sul sito internet del Ministero.

Gli uffici di Ance Brescia, assicurando il costante monitoraggio dei lavori del Ministero sul tema del caro materiali, rimangono a disposizione per gli opportuni chiarimenti.

Allegato:

DM 30 settembre 2021

 

 

 

 

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941