Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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19.03.2021 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O IN QUARANTENA – DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Con tale decreto, che si allega per opportuna informativa, sono state previste, per quanto di interesse:

  • l’applicazione, nel periodo dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nei territori in zona gialla, delle misure di contenimento valide per le c.d. zone arancioni;
  • l’applicazione, nel periodo dal 15 marzo al 6 aprile 2021, delle misure di contenimento stabilite per la c.d. zona rossa, anche nelle Regioni e province autonome individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
  • la facoltà, per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile 2021, per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, , nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
  • l’applicazione, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, delle misure stabilite, per la c.d. zona rossa, dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020.

Segnaliamo che restano, in ogni caso, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute come previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

Il decreto, inoltre, introduce, all’articolo 2, alcune misure di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In particolare, la norma prevede la possibilità, per il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, di figlio convivente minore di 16 anni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di 14 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione di cui sopra è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa fissati pari a 282,8 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D. Lgs n.151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

È stato inoltre previsto che nelle ipotesi di astensione nella circostanza in cui l’attività non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto, alternativamente tra di loro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le misure suddette si applicano fino al 30 giugno 2021.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto.

Allegato: DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30


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