EMERGENZA COVID-19 – INGRESSO IN ITALIA DALL’ESTERO – DPCM 2 MARZO 2021 – SCHEMA DI SINTESI – MINISTERO DELLA SALUTE – ULTERIORI MISURE – ORDINANZA 30 MARZO 2021
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia – n. 11/2021 del 20/03/2021), per informare che ANCE ha elaborato uno schema di sintesi con le indicazioni in merito al rientro in Italia da Paesi esteri, così come risultanti dalle previsioni contenute negli artt. da 49 a 51 del DPCM 2 marzo 2021 e nel relativo Allegato 20.
Si allegano, altresì, per opportuna informativa, il modulo di autodichiarazione nonché la sintesi della normativa di riferimento predisposta dal Ministero degli Affari Esteri.
A tale riguardo, si segnala che il Ministero della Salute ha successivamente emanato l’Ordinanza 30 marzo 2021, con la quale ha introdotto ulteriori misure che si applicano nel periodo dal 31 marzo al 6 aprile 2021 a coloro che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C del DPCM 2 marzo 2021 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco).
In particolare, in aggiunta agli obblighi di autodichiarazione all’arrivo e di tampone negativo, tali soggetti sono tenuti a:
- sottoporsi, indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico di cui all’art. 51, comma 6, del DPCM 2 marzo 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di 5 giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, del medesimo art. 51, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di quarantena.
È stato, inoltre, previsto che, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50 del citato DPCM, i suddetti obblighi non si applicano, per quanto di interesse, nei seguenti casi:
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, previa specifica autorizzazione del ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone risultato negativo;
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai cittadini e ai residenti di uno stato membro dell’unione europea e degli ulteriori stati e territori di cui agli elenchi A), B), C) e D) che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più stati e territori di cui all’elenco C);
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- agli ingressi mediante voli “covid-tested”, conformemente all’ordinanza del ministro della salute 23 novembre 2020 e s.m.i.;
- (…).
Peraltro, il Ministero degli Esteri segnala che, considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie.
Il Ministero degli Esteri, inoltre, considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non esclude che possano essere adottate future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.
Allegati:
schema di sintesi ingressi in Italia dall’estero
20210305 restrizioni ingresso in Italia normativa
modulo rientro sintetico 05 marzo 2021_compilabile
ordinanza_30_03_2021
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