DECRETO MILLEPROROGHE IN GAZZETTA – PROROGHE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI: ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO, SUBAPPALTO E APPALTO INTEGRATO
Il Decreto Milleproroghe di cui al D.L. 183 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. n. 323 il 31 dicembre scorso ed è in vigore dalla medesima data. Il provvedimento dispone proroghe di termini anche in materia di Codice dei contratti pubblici. In tema di appalti pubblici, infatti, le proroghe di interesse sono contenute all’art. 13 del decreto-legge suddetto, che tratta di modifiche in tema di infrastrutture e trasporti.
In estrema sintesi, per quanto di interesse per i lavori pubblici, il Milleproroghe prevede che venga estesa/o a tutto il 2021:
– la possibilità di chiedere l’anticipazione del corrispettivo d’appalto nella misura del 30% (alle condizioni già stabilite dall’art. 207 comma 1 del Dl Covid n.34/2020 come convertito). Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la misura dell’anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell’art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020;
– la possibilità di affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla base del progetto definitivo (appalto integrato) costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori potrà prescindere anche nel 2021 dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o impianti. Viene pertanto consentito l’appalto integrato anche nel 2021 (la sospensione del divieto era già prevista dallo Sblocca-Cantieri nel 2019 con termine previsto in tale normativa al 31/12/2020);
– il divieto di indicare la terna dei subappaltatori in gara nonché di effettuare a carico del subappaltatore, sempre in sede di gara, le verifiche di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (tale sospensione era già prevista dallo Sblocca-Cantieri nel 2019 con termine previsto in tale normativa al 31/12/2020).
Per quanto riguarda la disciplina specifica del subappalto e l’indicazione della sua quantificazione in gara, il primo periodo del comma 18 dell’art. 1 dello Sblocca Cantieri è stato modificato nel seguente modo:
“18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture…omissis…”.
In deroga, pertanto, al comma 2 dell’art. 105 del D. lgs. 50/2016, fino al 30 giugno 2021 il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell’art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020.
Nel Milleproroghe non si fa menzione, invece, delle necessarie modifiche al Codice dei contratti che risultano opportune visto il susseguirsi di provvedimenti normativi che man mano sono stati emanati e della prevista sostituzione di tutte le attuali norme attuative con un unico Regolamento, che sembra tuttavia giunto ad una versione pressoché definitiva.
Si riporta il testo del Milleproroghe:
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020 , n. 183
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