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08.07.2021 - tributi

DECRETO LEGGE “FISCO E LAVORO” – MISURE FISCALI D’INTERESSE

Prorogata fino al 31 agosto 2021 la scadenza di pagamento delle cartelle esattoriali: il versamento andrà effettuato entro il 30 settembre 2021. Sospese, sempre fino al 31 agosto 2021, anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo.

Queste le principali misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel Decreto legge 30 giugno 2021 n.99 (cd. “Fisco e Lavoro”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 ed in vigore dalla medesima data.

In merito all’iter di conversione del provvedimento, si precisa che i contenuti del suddetto decreto sono confluiti in un emendamento presentato dallo stesso Governo al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. “Sostegni bis”- Atto 3132/C), attualmente in corso d’esame presso la V Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

L’art. 2, co. 1 del DL 99/2021[1] proroga dal 30 giugno al 31 agosto 2021 la scadenza relativa al periodo di sospensione (che partiva dall’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti, tra l’altro, da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ed avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2021.

Come noto, si tratta delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS.

Viene, di conseguenza [2] prorogata, fino al 31 agosto 2021, la sospensione delle verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del D.P.R. 602/1973).

 

Compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo – Sospensione

L’art. 2, co. 2, lett. a, del Decreto [3] proroga dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la sospensione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo (prevista dall’art.28-ter, del D.P.R. 602/1973), stabilita in sede di erogazione dei rimborsi fiscali.

Obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi – Sospensione

L’art. 2, co.2, lett. b, del provvedimento [4] proroga altresì dal 30 giugno al 31 agosto 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Non vengono, invece, prorogati la cd. “rottamazione ter” ed il “saldo e stralcio” [5].

Si ricorda, quindi, che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, ed entro i termini prefissati del 2021, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente entro le seguenti scadenze:

  • entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In ogni caso, il versamento effettuato entro cinque giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.

 

Note:

[1] Viene modificato l’art. 68, co.1, del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 – cd. “D.L. Cura Italia”.

[2] Cfr. l’art.153 del DL 34/2020, co. 1: “1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. …”.

[3] La disposizione modifica l’art. 145 del DL 34/2020 (conv. Legge 77/2020).

[4] La disposizione modifica l’art. 152 del DL 34/2020 (conv. Legge 77/2020).

[5] Cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 – cd. “Decreto Cura Italia” e l’art.4, co.1, lett.b, del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 69/2021.

 

 


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