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11.03.2021 - tributi

D.L. MILLEPROROGHE 2021 – LE NOVITÀ FISCALI PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Proroga dei termini in materia di approvazione dei bilanci delle società, di benefici “prima casa” e delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali.

Queste le disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella legge 26 febbraio 2021, n.21, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 1° marzo 2021.

Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci societari – Art.3, co.6

L’art.3 co.6, del D.L. Milleproroghe 2021 prevede lo spostamento a «180 giorni dalla chiusura dell’esercizio» (in sostanza, entro il 30 giugno 2021, anziché entro l’ordinaria scadenza di aprile) del termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci delle società, in relazione ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.

L’approvazione dei bilanci è valida per le assemblee tenute comunque entro il 31 luglio 2021 (la disposizione apporta modifiche all’art.106 del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 – cd. Cura Italia).

Proroga della sospensione dei termini per i benefici “prima casa” – Art.3

Viene prorogata di un ulteriore anno, sino al 31 dicembre 2021, la sospensione dei termini ai fini della fruibilità delle agevolazioni “prima casa”[1] e del “credito d’imposta per il riacquisto”[2] della stessa (art.3, co.11-quinquies).

In sostanza, viene previsto che i termini previsti a pena di decadenza dai citati benefici (ad es. trasferimento della residenza nella nuova abitazione entro 18 mesi dal rogito) sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Proroga delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali – Art.22-bis

L’art.22-bis del D.L. 183/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 21/2021 assorbe quanto previsto in origine dall’abrogato art.1 del D.L. 7/2021, in materia di proroga di un ulteriore mese delle scadenze in materia sia di notifica degli atti di accertamento, sia di sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali.

In particolare, viene prevista:

  • la notifica[3] dopo il 1° marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022 degli atti di:
    • accertamento;
    • contestazione;
    • irrogazione delle sanzioni;
    • recupero dei crediti di imposta;
    • liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione;

per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020.

Sempre con effetto dall’8 marzo 2020, il provvedimento conferma che non si procede all’invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. “avvisi bonari”, di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).

In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento[4].

Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto[5].

la proroga[6] sino al 28 febbraio 2021 del termine finale del periodo di sospensione (che parte dal’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
  • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2021, ma restano salve le rateizzazioni richieste entro tale data.

Queste modifiche riguardano anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del DPR 602/1973).

In particolare, la sospensione di tali verifiche (già operante dall’8 marzo 2020), è stata estesa sino al 28 febbraio 2021.

Le verifiche già effettuate prima dell’8 marzo 2020 sono prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art.72-bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario[7].

Infine, si ricorda che il D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella legge 176/2020) ha prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle definizioni agevolate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 – cd. “Decreto Cura Italia”).

Sul tema, si ricorda che con il Comunicato stampa del 27 febbraio 2021, il Ministero dell’Economia e finanze ha annunciato che è in corso di redazione il Provvedimento di proroga oltre il 1° marzo del termine per il pagamento della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, in relazione sia alle rate residue non saldate nel 2020, sia alla prima rata 2021 della “rottamazione-ter”.

In particolare, il Comunicato stampa specifica che «Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto».

Ad oggi, il Provvedimento non è stato ancora emanato.

In ogni caso, i soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell’art.19 D.P.R. 602/1973)[8].

Note:

[1] Cfr. la Nota II-bis allegata al D.P.R. 131/1986.

[2] Cfr. l’art.7 della legge 448/1998.

[3] L’art. 22-bis del DL 183/2020 modifica l’art.157 del DL 34/2020 (cd. D.L. Rilancio) convertito con modifiche nella legge 77/2020.

[4] Cfr. l’art.157, co.3, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020). Si tratta delle somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018.

[5] Cfr. l’art.157, co.4, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020).

[6] L’art.22-bis, comma 2, del DL 183/2021 modifica l’art. 68, co.1 del DL 18/2020 (cd. D.L. Cura Italia) convertito con modifiche nella legge 27/2020.

[7] Cfr. art.1, co.4, del D.L. 7/2021 e l’art.153 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

[8] Cfr. l’art.154 del citato D.L. 34/2020 e l’art.68, co.3-bis, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

 


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