Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
03.08.2021 - Evidenza

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS – CONFERME E MODIFICHE PER I CONTRATTI PUBBLICI

Si fa seguito a quanto già pubblicato sul sito di Ance Brescia ai seguenti link https://www.ancebrescia.it/2021/in-vigore-dal-1-giugno-2021-le-disposizioni-del-nuovo-decreto-legge-semplificazioni-le-novita-di-interesse-per-i-contratti-pubblici/ e https://www.ancebrescia.it/2021/decreto-semplificazioni-bis-decreto-legge-n-77-del-31-maggio-2021-le-misure-di-interesse-per-i-lavori-pubblici/

per comunicare che è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 la Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Semplificazioni-bis).

Nello stesso supplemento ordinario è stato pubblicato anche il testo coordinato del Decreto Legge n. 77/2021.

Il decreto-legge originario costituito da 67 articoli e 4 allegati, dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati confermate dal Senato, e recepite nel testo di conversione, risulta costituito da 122 articoli e 4 allegati con un notevole numero di commi aggiuntivi.

In sostanza, la legge 29 luglio 2021, n. 108, nel convertire il decreto n. 77/2021, ne ha confermato la struttura, sebbene il numero degli articoli sia notevolmente aumentato.

Il provvedimento risulta comunque suddiviso in due parti: la prima (articoli da 1 a 16) dedicata alla governance degli interventi del PNRR e volta a regolare il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo di tali interventi (Titolo I), nonché recante la definizione dei poteri sostitutivi, in caso di mancato rispetto da parte degli enti locali degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, delle procedure per il superamento del dissenso e di quelle relative alla gestione finanziaria delle risorse (Titolo II).

Nella seconda parte, invece, vi sono le disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, articolate nei seguenti titoli:

  • Titolo I – Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17- 37quater);
  • Titolo II – Transizione digitale; (artt. 38 – 43)
  • Titolo III – Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44 – 46);
  • Titolo IV – Contratti pubblici (artt. 47 – 56quater);
  • Titolo V–Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno (artt. 57 – 60bis);
  • Titolo VI – Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 61 –63bis);
  • Titolo VII – Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 64 – 67).

Sia il decreto-legge 31 maggio 2021 nella veste originaria sia lo stesso decreto-legge coordinato con la legge 29 luglio 2021, n. 108 sono state predisposte in riferimento a quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha ottenuto il 13 luglio scorso il “Via libera” dal Consiglio dell’Unione Europea.

Di seguito, una prima analisi delle più importanti novità che attengono al settore delle opere pubbliche, contenute nel titolo IV, dedicato ai contratti pubblici, che contiene, nella versione pubblicata in gazzetta, i seguenti articoli:

Art. 47 – Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC

Art. 47-bis – Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto

Art. 47-ter – Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari

Art. 47-quater – Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

Art. 48 – Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

Art. 49 – Modifiche alla disciplina del subappalto

Art. 50 – Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

Art. 51 – Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

Art. 52 – Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

Vengono confermate tutte le novità introdotte dal Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, pertanto si rimanda alla disamina effettuata agli articoli

https://www.ancebrescia.it/2021/in-vigore-dal-1-giugno-2021-le-disposizioni-del-nuovo-decreto-legge-semplificazioni-le-novita-di-interesse-per-i-contratti-pubblici/ e

https://www.ancebrescia.it/2021/decreto-semplificazioni-bis-decreto-legge-n-77-del-31-maggio-2021-le-misure-di-interesse-per-i-lavori-pubblici/

cui si aggiungono le modifiche introdotte in sede di conversione, come di seguito illustrate.

Tra le novità inserite nella legge di conversione vi è l’introduzione dei seguenti provvedimenti:

– la possibilità di aprire una corsia preferenziale alle Pmi nelle gare per gli appalti del Pnrr (articolo 47-quater). Il legislatore stabilisce, infatti, che per garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Pnrr e del Pnc possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta. Toccherà dunque alle stazioni appaltanti decidere se avvalersi di questa clausola o meno;

– è previsto che, per la scelta nell’ambito dell’affidamento diretto, deve essere tenuto in considerazione il possesso di pregresse e documentate esperienze anche individuati fra coloro che risultano iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto della rotazione (articolo 51 comma 1, lettera a, capoverso 2.1.). Oltre a garantire il rispetto dei principi generali del Codice, le stazioni appaltanti – pur essendo libere di incaricare ditte di fiducia senza altri adempimenti negli affidamenti diretti – dovranno assicurarsi di scegliere soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

– al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmette, anche, la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante verifica la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (articolo 49, comma 2, lettera b-bis). L’affidatario non deve più certificare direttamente che il subappaltatore non abbia motivi di esclusione dagli appalti.

– apertura della banca dati Anac alle Soa (art. 53 comma 5, lettera d). La novità arriva con una modifica all’articolo 81 del Codice dei contratti pubblici che aggiunge, attraverso l’introduzione del comma 4-bis, gli organismi di attestazione, alle stazioni appaltanti e agli operatori economici cui l’Anac deve garantire l’accessibilità alla propria banca dati limitatamente ai loro dati.

Inoltre, tra le altre novità introdotte in sede di conversione rispetto al decreto-legge 77/2021:

  • si allunga da fine anno 2021 fino a tutto giugno 2023 la possibilità per Fs di stipulare convenzioni con società degli gruppo in deroga alle regole del codice appalti al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo e per l’Anas (ora nel gruppo Fs) di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali (articolo 51, comma 1, lettera b) bis).
  • i titolari di concessioni di lavori e servizi pubblici avranno più tempo per adeguarsi alla norma del Codice degli appalti che impone una quota appalti (articolo 47-ter comma 1) – l’80%, 60% per i concessionari autostradali – che i concessionari scelti senza gara “a monte” sono tenuti ad affidare con procedure a evidenza pubblica. Il termine stabilito al momento dava tempo per adeguarsi entro la fine dell’anno, mentre gli emendamenti approvati prorogano la scadenza al 31 dicembre 2022, quindi un anno in più. Il rinvio è stato deciso “al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza” (per concessionari “senza gara” diversi da quelli autostradali, di cui all’articolo 177, secondo comma, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici)
  • in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea (articolo 48, comma 4), invece del subentro nel contratto già concluso tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, al soggetto che vince un eventuale riscorso spetta esclusivamente una tutela risarcitoria. Questa previsione consegue un duplice risultato: da un lato assicura l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale dell’operatore economico non aggiudicatario, che beneficia comunque del risarcimento economico; dall’altro lato garantisce la definitività del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante che non dovrà più attendere gli esiti del giudizio prima di avviare la realizzazione dell’opera. La realizzazione delle opere non potrà più essere ritardata dai ricorsi.
  • al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 2009 (articolo 54, commi 2-bis e 2-ter), l’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente potrà esercitare il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, di cui all’art. 11 del Dl 78/2015; per velocizzare le procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009 potrà individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un’importanza essenziale e che possano essere realizzati secondo le disposizioni dell’articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  • vengono previste forme più accentuate di promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC. È introdotto, inoltre, il principio di parità di genere riferito a tutti gli organismi pubblici istituiti dal decreto-legge (articoli 47 e 47-bis).

***

Entrando nel dettaglio dei singoli articoli e cercando di riassumere gli aspetti di più diretto interesse, è possibile riepilogare i contenuti della legge di conversione coordinata con il decreto-legge come segue.

  • Proroghe fino al 30 giugno 2023

articolo 51 rubricato “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”;

articolo 52 rubricato “Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti”.

Disposizioni del Decreto Semplificazioni 2020 di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito.

  • Tutte le deroghe per gli appalti sotto-soglia già previste dal Decreto Semplificazioni del 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2023 e non scadranno dunque a fine 2021;
  • Anche le procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia sono prorogate al 30 giugno 2023 ad eccezione della maxi-deroga che permetteva di affidare senza bando anche gli appalti sopra-soglia legati all’emergenza sanitaria nel settori nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche etc…. Questa opportunità, in verità non si sa quanto sfruttata, scadrà a fine anno 2021.
  • Per i lavori, la possibilità di affidamento diretto (senza consultazione delle imprese) resta a 150mila euro;
  • Sono ridefinite le soglie per la procedura negoziata senza bando che permette di invitare meno imprese. Infatti, sparisce la soglia che prima prevedeva cinque inviti tra 150mila e 350mila euro. Si stabilisce invece un gradino unico tra 150mila e un milione di euro in cui alla procedura negoziata, anticipata da avviso di indagine di mercato o consultazione degli elenchi di operatori come di norma e prassi, saranno invitati almeno cinque operatori. Sopra il milione e fino alla soglia comunitaria dei lavori fissata ai 5,35 milioni gli inviti necessari per la procedura negoziata saranno 10 e non più 15. Riassumendo:

– procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione

– procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 milioni di euro);

  • L’affidamento diretto per servizi e forniture viene fissato a 139mila euro, includendo anche i servizi di architettura e ingegneria che invece prima avevano una soglia specifica più bassa (75mila euro):
  • Le verifiche antimafia semplificate già previste sono prorogate fino al 30 giugno 2023, così come la possibilità di invocare l’urgenza e i limiti alla sospensione dei lavori;
  • Anche l’obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico viene esteso fino alla stessa data del 30 giugno 2023. Rispetto a tale istituto, viene altresì prevista:
  1. a) la possibilità per la PA e l’operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di  collaborazione  purché in  possesso  dei  requisiti richiesti;
  2. b) la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
  3. c) l’approvazione, entro sessanta giorni dall’entrata  in  vigore  del provvedimento, con decreto del MIMS, previo parere del CSLLPP, di linee guida volte a definire:

✓ i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente

del collegio consultivo tecnico;

✓ i criteri preferenziali  per  la  loro  scelta, i  parametri  per  la

determinazione dei  compensi  rapportati  al  valore  e  alla complessità

dell’opera, nonché   all’entità   e   alla   durata dell’impegno richiesto  ed  al  numero  e  alla  qualità  delle determinazioni assunte;

✓  le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento  con  gli  altri  istituti  consultivi,  deflattivi  e contenziosi esistenti.

Con  il  medesimo  decreto, è  istituito  presso  il  CSLLPP  un Osservatorio   permanente  per  assicurare  il  monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici.   A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.

  • Estese al 30 giugno 2023 anche le deroghe sulla conferenza di servizi semplificata e sul danno erariale contestabile solo in caso di dolo.
  • Estesi al 30 giugno 2023 gli snellimenti procedurali di cui all’articolo 8, comma 1. Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:
  1. a) è sempre autorizzata consegna in via d’urgenza;
  2. b) l’obbligo di  sopralluogo  è  possibile  solo  ove  sia  strettamente indispensabile  in  ragione  della  tipologia, del  contenuto  o  della complessità dell’appalto da affidare;
  3. c) in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;

Disposizioni del Decreto Sblocca cantieri di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 come convertito

Con riferimento al decreto n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, vengono prorogate, fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021), le seguenti  disposizioni:

1)  sospensione dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi  delle centrali  di  committenza,  però  limitatamente  alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e  la  qualificazione  delle stazioni appaltanti, per  le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di  provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le   modalità indicate all’ articolo 37, comma 4, del Codice, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;

2)   sospensione dell’obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari “esterni” iscritti all’apposito albo tenuto dall’ANAC;

3)   sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (cd “integrato”) – si potrà quindi utilizzare l’appalto integrato fino al 30 giugno 2023;

4)  possibilità per la  PA  di  prevedere  in  fase  di  gara  l’inversione procedimentale, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;

5)  innalzamento a  100  milioni  di  euro  della  soglia  oltre  la  quale  è  obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere;

6)  sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati.

Viene inoltre prorogata, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per le  concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del  possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

Vengono infine prorogate per tutto il 2023 le seguenti misure:

1)  possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la  progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità  di  finanziamenti  limitati  alle  sole  attività  di progettazione.

Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei  finanziamenti per la loro realizzazione;

2)  possibilità  di  affidare  i  contratti  di  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il  rinnovo  o  la  sostituzione,  sulla  base  di  un  progetto definitivo “alleggerito”  e  possibilità  di  iniziare  i  lavori  a  prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;

3)  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture  strategiche,  una volta approvato  il  progetto  definitivo  dal  CIPE,  la  possibilità  per  i  soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l’approvazione.

  • Modifiche alla disciplina del subappalto (art. 49)

Quanto alla disciplina del subappalto, l’articolo interviene sia  sul regime transitorio previsto dal Dl. “Sblocca-cantieri” – che fissava, fino al 30 giugno prossimo, il limite   per   il ricorso   a detto   istituto  al  40   per  cento   dell’importo complessivo  del  contratto  –  sia  “a  regime”,  con  modifiche  dirette  sul  Codice  dei contratti.

In particolare, si evidenzia quanto segue.

Fino al 31 ottobre 2021, viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50 per cento dell’importo     complessivo     del     contratto     di     lavori,    servizi     e    forniture (conseguentemente,  viene  abrogato  il  regime  transitorio  sopra  descritto,  di  cui al decreto c.d. “Sblocca-cantieri”).

Ciò, anche in deroga al limite del 30 per cento fissato dall’articolo 105, comma 5, del Codice, per le categorie c.d. SIOS. Pertanto anche per queste categorie il limite viene temporaneamente elevato al 50% dell’importo complessivo di contratto, successivamente, dal 1° novembre, tale comma sarà abrogato.

Sin dall’entrata in vigore del provvedimento  in commento, ossia  dal 1° giugno  u.s., viene

inoltre, disposto:

  1. a) il divieto di affidare l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
  2. b) l’abrogazione del limite  del  20%  di  ribasso  per  le  prestazioni  affidate dall’affidatario   in      Il   subappaltatore,   per   le   prestazioni affidate   in   subappalto,   dovrà   tuttavia   garantire   gli   stessi   standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere  ai  lavoratori  un  trattamento  economico  e  normativo  non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le  attività  oggetto  di  subappalto  coincidano  con  quelle  caratterizzanti l’oggetto   dell’appalto   ovvero   riguardino   le   lavorazioni   relative   alle categorie  prevalenti  e  siano  incluse  nell’oggetto  sociale  del  contraente principale.

Dal 1° novembre 2021, invece, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da  esplicitare  nella  determina  a  contrarre,  eventualmente  avvalendosi  del  parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:

✓     delle  specifiche  caratteristiche  dell’appalto,  ivi  comprese  quelle  di  cui alle categorie SIOS;

✓     dell’esigenza,   tenuto   conto   della   natura   o   della   complessità  delle prestazioni  o  delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il  controllo delle  attività  di  cantiere  e  più  in  generale  dei  luoghi  di  lavoro  e  di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

✓     ovvero  di  prevenire  il  rischio  di  infiltrazioni  criminali,  a  meno  che  i subappaltatori   siano   iscritti   nelle   “white   list”   ovvero   nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.

 

Da tale data, quindi, verrà definitivamente meno ogni limite generale ed estratto per il ricorso

al subappalto e  verrà, invece,  rimessa ad una valutazione “gara per  gara” delle stazioni

appaltanti un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla

base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza.

A decorrere sempre dal 1° novembre p.v., viene altresì prevista:

✓   l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;

✓   la responsabilità in  solido  nei  confronti  della  stazione  appaltante,  in relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto  di  subappalto,  da  parte del contraente principale e del subappaltatore.

In fase di conversione del decreto, è stata altresì disposta, sempre a decorrere dal 1° novembre p.v., la modifica del comma 7 dell’articolo 105 del Codice, in conseguenza della quale, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,  l’affidatario   dovrà trasmettere   la   dichiarazione   del   subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali.

La stazione appaltante dovrà poi verificare la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Al riguardo si osserva che, ai sensi del vigente comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante

l’affidatario deve trasmettere  la  certificazione  attestante  il  possesso  da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in  relazione  alla

prestazione subappaltata e  la  dichiarazione  del  subappaltatore attestante   l’assenza   in

capo   ai   subappaltatori   dei   motivi   di   esclusione   di   cui all’articolo 80.

Con la modifica evidenziata, quindi, ossia dal 1° novembre prossimo, sia per i requisiti generali che   per   i   requisiti   speciali   del   subappaltatore,  sarà   sufficiente   per l’affidatario trasmettere la dichiarazione del subappaltatore relativa al loro possesso, non

essendo più necessario la trasmissione della certificazione attestante il possesso dei requisiti speciali.

Infine, viene  confermata  l’immediata  vigenza  dell’obbligo  per  le  amministrazioni competenti di:

1)    assicurare la piena operatività della  Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti Pubblici;

2)    adottare   il   documento   relativo   alla   congruità   dell’incidenza   della manodopera;

3)    adottare, entro 90 giorni, il regolamento volto ad individuare le diverse tipologie  di

attività suscettibili di infiltrazione  mafiosa  nell’attività  di impresa  per  le  quali,  in

relazione allo specifico settore  d’impiego  e  alle situazioni ambientali, vi sia un maggiore

rischio di infiltrazione mafiosa.

Sempre in tema di subappalto, va evidenziato che, al successivo articolo 53, inter alia, viene

prorogata fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dell’obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori, disposta dal Dl “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019).

***

Si rimanda all’allegato “Ance – ANALISI FLASH Conversione DL 77 2021” per una disamina completa di tutte le ulteriori disposizioni del provvedimento legate ai contratti pubblici e ai progetti del PNRR .

In allegato, viene inoltre pubblicato anche il testo della Legge di conversione e del Decreto-Legge n. 77/2021 coordinato.

Allegati

Ance – ANALISI FLASH Conversione DL 77 2021

Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 77 del 31 maggio- Semplificazioni bis Governance PNRR SO_026

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941