CONTRATTI PUBBLICI – LA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELL’OFFERTA DEVE ESSERE GLOBALE E SINTETICA, SENZA CONCENTRARSI ESCLUSIVAMENTE E IN MODO PARCELLIZZATO SULLE SINGOLE VOCI DI PREZZO
(Consiglio di Stato sez. V del 19 aprile 2021 n. 3174)
Vengono qui in rilievo i principi affermati costantemente dalla giurisprudenza amministrativa in merito al sindacato di legittimità sul giudizio di anomalia dell’offerta, appropriatamente richiamati anche dall’appellante nell’illustrare i motivi di gravame.
Sul tema è ripetuta in giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato, V, 28 maggio 2019, n. 3502; V, 2 maggio 2019, n. 2879) l’affermazione che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, e che pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra tante, III, 29 gennaio 2019, n.726; V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978).
Sempre in tema, è acquisito il principio secondo cui il giudice amministrativo – pur non potendo procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (ex multis, Cons. Stato, V, 22 dicembre 2014, n. 6231; 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206; 11 maggio 2012, n. 2732)- può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria.
Va altresì evidenziato che, in sede di verifica delle offerte sospettate di anomalia, anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione (Cons. di Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6161; Cons. di Stato, V, 6023 del 22 ottobre 2018; Cons. Stato, VI, 14 agosto 2015, n. 3935).
Giova infine rammentare che, per comune intendimento, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione (Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2017 n. 4912); inoltre, nella ipotesi di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, incombe a chi lo contesta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (Cons. Stato, sez V, 27 settembre 2017 n. 4527), non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza (solo) di talune voci di costo.
In allegato:
Consiglio di Stato sez. V 19 04 2021 n. 3174
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