CONTRATTI PUBBLICI E INTERPELLO – È OBBLIGATORIO PER LA STAZIONE APPALTANTE AVVALERSI DEGLI ESITI DELLA COMPETIZIONE ESPLETATA E ATTENERSI ALLA GRADUATORIA FORMULATA, SENZA CHE SIA POSSIBILE ESERCIZIO ALCUNO DI DISCREZIONALITÀ – RISPETTO DELL’ORDINE DI CLASSIFICAZIONE DEI CONCORRENTI, COSÌ COME CRISTALLIZZATOSI NELLA GRADUATORIA
(Consiglio di Stato, Sez. III, 15 marzo 2021, n. 2232 – Riforma della sentenza del Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, n. 688/2020)
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L’art. 110 del codice dei contratti (…) disciplina alcune ipotesi tassative (tra le quali il caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto) di affidamento del completamento dei lavori o del servizio mediante interpello progressivamente dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Lo scorrimento della graduatoria non è condizionato all’evenienza che il concorrente interpellato sia attualmente non affidatario di altro servizio (in esito ad altra o alla stessa gara, suddivisa in più lotti). (..) – In tali casi tassativi previsti dall’art. 110 cit., sebbene la procedura concorsuale è da considerarsi terminata e l’offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell’amministrazione, ovvero è cessato quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione alla gara, tuttavia per ragioni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa è obbligatorio per la stazione appaltante avvalersi degli esiti della competizione espletata e attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile esercizio alcuno di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento ( quale ad es. l’indizione di nuova gara, come prevedeva l’art. 140 del pregresso codice), né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti, così come cristallizzatosi nella graduatoria.
L’oggettiva circostanza che tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica, id est l’aggiudicazione, e la riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento ci sia una netta cesura, determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge, e nella specie anche la lex di gara, limita nel tempo), viene superata dalla « conferma » delle stesse in sede di interpello. (Consiglio di Stato sez. III, 06/03/2017, n.1050).
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In allegato:
Consiglio di Stato, Sez. III, 15 marzo 2021, n. 2232
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