CALENDARIO DEI GIORNI VIETATI ALLA CIRCOLAZIONE – ANNO 2022
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha reso disponibile il decreto 14 dicembre 2021, contenente il Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati per l’anno 2022.
I divieti riguardano i veicoli, adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t, inclusi i veicoli e trasporti eccezionali (anche se non adibiti al trasporto di cose) per i quali è altresì necessario verificare eventuali ulteriori limitazioni nelle autorizzazioni rilasciate dall’ente proprietario o concessionario della strada.
La circolazione è vietata nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2022, elencati nell’allegato decreto.
É confermata l’inapplicabilità del divieto ai veicoli che, anche carichi, rientrino alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché non si trovino ad una distanza superiore ai 50 km dalla sede al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali. Viene tuttavia confermato l’obbligo di esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla CCIAA.
É inoltre previsto che le limitazioni non trovino applicazione per i veicoli, anche se circolano scarichi, adibiti a taluni servizi pubblici, tra cui pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri e altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.
Le Prefetture possono autorizzare la circolazione anche in altri casi, giustificati da motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, quali:
✓ trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
✓ trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;
✓ circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del C.d.S., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
✓ altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.
Ai sensi dell’art. 6, comma 12, del Codice della Strada, chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 430 € ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.
Considerata l’emergenza epidemiologica in atto, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, può, con uno o più specifici decreti dirigenziali, disporre la sospensione temporanea dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti.
Allegato: Decreto 14 dicembre 2021
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